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Il filtro in appello e in cassazione: incostituzionalità degli art. 348 bis e 360 bis cpc

Tanti modi possono essere trovati per ridurre il numero dei procedimenti giudiziari pendenti, si pensi alla mediazione obbligatoria, al contributo unificato sanzionatorio dell’impugnazione, al filtro di “probabilità”, ma queste scelte possono essere considerate conformi alla Costituzione ?
A cura di Redazione Diritto
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Questo articolo è a cura dell’Avvocato Giuseppe Palma del Foro di Brindisi. Appassionato di storia e di diritto, ha sinora pubblicato  numerose  opere di saggistica a carattere storico – giuridico. 

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Il filtro in appello e il filtro in cassazione nel processo civile: profili di incostituzionalità degli artt. 348 bis e 360 bis del codice di procedura civile

Si sente spesso in televisione, o si legge sui giornali, che l’Italia è un Paese in cui la verità giudiziaria – prima o poi – viene sempre accertata, anche perché, con i due gradi di giudizio di merito e l’ultimo grado di legittimità, i diritti del cittadino sono ampliamente garantiti.

Bene, tutto ciò è una grande sciocchezza!

Ormai, ed è un fatto notorio, le Corti d’Appello del nostro Paese sono diventate delle vere e proprie “Corti di conferma”, e lo stesso dicasi per i ricorsi in Cassazione. E, per di più, con l’entrata in vigore dei cosiddetti “filtri” (sia per il ricorso in Appello che per quello in Cassazione) il cittadino italiano non è più nelle condizioni di rivendicare le proprie ragioni eventualmente negate durante il grado – o i gradi – precedenti.

A questo livello si è ridotta la giustizia in Italia!

Entrando nello specifico, analizziamo il cosiddetto “filtro in Appello” leggendo l’art. 348 bis del codice di procedura civile, introdotto dal D.L. 38/2012 convertito in legge con L. 134/2012 (il cosiddetto Decreto Sviluppo del 2012), ed entrato in vigore nel nostro Ordinamento giuridico a partire dall’11 settembre 2012. Recita l’art. 348 bis del codice di procedura civile: <<[…] l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta […]>>. L’interpretazione – anche in buona fede – del concetto di  “ragionevole probabilità”, la cui arbitraria valutazione spetta agli stessi magistrati della Corte d’Appello che dovrebbero decidere il ricorso nel merito, fa letteralmente venire i brividi. Quale criterio di diritto utilizzeranno i magistrati della Corte per valutare la “ragionevole probabilità” di accoglimento di un ricorso in Appello?

La legge non fa menzione di alcun criterio prestabilito, lasciando così ogni e più ampia discrezionalità alla Corte senza che la stessa sia vincolata nell’attenersi a criteri già stabiliti da norme giuridiche. Del resto – come ho già precisato -, a valutare la “ragionevole probabilità” di accoglimento del ricorso in Appello sono quei medesimi magistrati che dovrebbero decidere il merito del ricorso stesso, quindi appare evidente che, pur di non avere scrivanie inondate di fascicoli, il concetto di “ragionevole probabilità” troverà un’interpretazione molto ampia e, spesso, negatoria delle legittime ragioni del cittadino che ritiene essergli stata negata giustizia in primo grado. E tutto ciò, guarda caso, a danno dell’inerme sventurato cittadino che si è illuso di poter ottenere giustizia!

Medesimo discorso può farsi, sempre per quel che riguarda il processo civile, in ordine al cosiddetto “filtro in Cassazione” introdotto nel nostro Ordinamento giuridico già da qualche anno [art. 47, comma 1, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69 che ha inserito nel codice di procedura civile l’art. 360 bis].  Recita infatti l’art. 360 bis del codice di procedura civile: <<Il ricorso è inammissibile: 1) […]; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo>>.

A questo punto la domanda, non solo da parte del giurista ma soprattutto da parte del cittadino, nasce spontanea: chi valuta la cosiddetta “manifesta infondatezza”? La risposta è ovvia: i medesimi magistrati che dovrebbero decidere sul ricorso stesso. E allora quali criteri oggettivi – ed eventualmente sindacabili dalla difesa del cittadino – definiscono con certezza il concetto e la portata della “manifesta infondatezza”? La risposta è inquietante: nessuno! Allora quale è il grado o il livello prestabilito dalla norma entro il quale un ricorso in Cassazione può con certezza superare il filtro della “manifesta infondatezza”? Purtroppo, ed è un dolore affermarlo, non esiste alcun livello o grado normativo che dia al cittadino la certezza che la Corte di Cassazione giudichi secondo regole prestabilite; è tutto lasciato alla più ampia discrezionalità dei magistrati.

Era questa la giustizia che avrebbero voluto vedere i nostri Padri costituenti?

Lascio al lettore ogni libero commento, ma non si può far finta di niente sul diniego di giustizia cui, tutti i giorni, sono vittima gli inermi cittadini.

Per dovere di verità, ritengo tuttavia onesto affermare che tali provvedimenti legislativi relativi ai cosiddetti “filtri in Appello e in Cassazione” sono espressione del potere legislativo e non dell’Ordine giudiziario. D’altro canto però, visto che la magistratura è sempre sensibile agli interventi legislativi in materia di giustizia, nel caso di provvedimenti che la pongono nelle condizioni di “non lavorare” o di “lavorare di meno”, invece di ergere barricate a tutela della Costituzione – come invece fa quando le vengono toccati i privilegi – tace o si rimette alla volontà del Legislatore. Tale comportamento, chiaramente, non è più accettabile.

Eppure la nostra bellissima Costituzione, che quotidianamente viene calpestata sia dalla politica che dalla magistratura, prevede molto chiaramente un sistema del tutto opposto a quello creato dal Legislatore (su spinta o accondiscendenza della magistratura) con l’introduzione dei suddetti “filtri”. A tal proposito l’art. 24 della Costituzione urla vendetta, infatti è scritto a chiare lettere nei commi 1 e 2: <<Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento…>>, ma non è la sola disposizione costituzionale a collidere con le nuove norme sui “filtri”, infatti anche l’art. 111 comma 1 della Costituzione detta una disposizione del tutto configgente con la legislazione ordinaria sui “filtri”: <<La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge>>.

Lette le predette disposizioni costituzionali, quale conformità costituzionale avrebbero gli articoli 348 bis e 360 bis del codice di procedura civile con le disposizioni di cui all’art. 24 co. 1 e 2 e all’art. 111 co. 1 della Costituzione? Se il diritto di difesa è definito come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 co. 2 Cost.), è ovvio che una preventiva, sommaria e generica valutazione da parte della Corte d’Appello sulla “ragionevole probabilità” di accoglimento di un ricorso ad essa indirizzato è del tutto configgente con il principio del dettato costituzionale. E lo stesso dicasi nell’ambito del principio del “giusto processo” sancito dall’art. 111 co. 1 della Costituzione: quale giusto processo garantiscono il Legislatore e l’Ordinamento giudiziario se la Corte d’Appello svolge una preventiva, sommaria e generica valutazione sulla “ragionevole probabilità” di accoglimento di un ricorso? E il medesimo discorso è altresì valido per la generica, preventiva e sommaria valutazione che la Corte di Cassazione fa sulla “manifesta infondatezza” di un ricorso ad essa rivolto. Appare dunque evidente che la predetta situazione spinga l’avvocato (ma più in generale il giurista) a svolgere osservazioni – anche particolarmente dure – sulla conformità tra le predette norme e il dettato costituzionale.

La nostra Costituzione, del resto, è una delle più garantiste del mondo, quindi nel momento in cui una illegittima commistione di interessi tra politica e magistratura ne devia il corso e il senso delle disposizioni, è compito dell’avvocato – ma più in generale dell’uomo di diritto – denunciarne l’intenzione o addirittura l’accaduto.

E quello dei cosiddetti “filtri” non è un caso isolato. Pensi il lettore alla Mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale introdotta con D.Lgs. n. 28/2010: anche in tal caso – benchè l’argomento meriti un approfondimento più vasto – una previsione normativa che obblighi il cittadino a non poter adire l’Autorità giudiziaria competente se non prima abbia esperito un percorso di mediazione obbligatoria, è di sicuro in netto contrasto con l’art. 24 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha già dichiarato, nel mese di ottobre 2012, l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 28/2010 nella parte in cui prevede l’obbligatorietà della Mediazione, ma si è limitata a farlo solo per “eccesso di delega” e non anche – come sarebbe stato più giusto – per evidente contrasto con l’art. 24 della Carta Costituzionale. Ma quello della Mediazione è un tema che merita uno studio più approfondito che non è possibile svolgere in questa sede.

Tornando ai cosiddetti filtri” nel processo civile (sia quello introdotto in sede di Appello che quello introdotto in sede di ricorso per Cassazione), e considerato tutto quanto sopra argomentato, a mio modesto parere gli artt. 348 bis e 360 bis del codice di procedura civile presentano gravi profili di incostituzionalità con l’art. 24 co. 1 e 2 e con l’art. 111 co. 1 della Costituzione.

Avv. Giuseppe Palma

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