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Il diritto all’interprete e alla traduzione nel processo penale

Il Decreto Legislativo del 4.03.2014 n. 32 riconosce agli stranieri il diritto all’interprete, per facilitare le comunicazioni tra imputato e difensore, e il diritto alla traduzione degli atti processuali per consentire la comprensione delle contestazioni rivolte all’indagato o all’imputato.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32  

Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. in  G.U.  Serie Generale n.64 del 18-3-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2014

Obiettivo del Decreto Legislativo

In un sistema mondiale, ormai aperto ad ogni tipo di contatto con culture diverse, e non ci si riferisce solo all'immigrazione per povertà, ma anche al semplice viaggio di piacere, è compito dell'ordinamento (si potrebbe dire è compito di un ordinamento che si posa definire "civile")  assicurare al cittadino straniero, che inciampi in un processo penale, assicurarsi che il soggetto, non solo sia ben difeso, ma che comprenda cosa accade.

Del resto, solo una la comprensione di quanto avviene può portare al corretto esercizio del diritto alla difesa.

Diritto all'interprete per comunicare con il proprio avvocato

Il decreto legislativo afferma che l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato  e il fermato, che non  conoscono  la  lingua  italiana,  hanno  diritto all'assistenza  gratuita  di  un  interprete  per  conferire  con  il difensore.  E' evidente che è stato elevata al rango di diritto la mera esigenza di comprendere gli eventi e di poter conferire con il proprio avvocato, il motivo è semplice, senza comunicazione il diritto alla difesa sarebbe compromesso.

Diritto all'interprete e alla traduzione degli atti processuali

Il legislatore si rende conto che se l'interprete fosse limitato solo al rapporto, alle comunicazioni dirette tra straniero e avvocato, la questione sarebbe di poco conto, posto che allo straniero sarebbe preclusa tutta la conoscenza e comprensione degli altri atti del procedimento.

Ecco, quindi, che il legislatore completa il quadro affermando  che l'imputato che non conosce la  lingua  italiana  ha  diritto  di  farsi  assistere  gratuitamente,  indipendentemente  dall'esito   del  procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere  l'accusa  contro di lui formulata e di seguire il compimento degli  atti  e  lo  svolgimento  delle  udienze  cui  partecipa. Ha   anche diritto  all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con  il  difensore prima di rendere  un  interrogatorio,  ovvero  al  fine  di  presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

Da quanto detto si deduce anche l'interesse o l'esigenza di comprendere gli atti processuali (diversi dalle comunicazioni straniero – avvocato) è elevata al rango di diritto.

L'assistenza è gratuita, sempre indipendentemente dall'esito del processo, il motivo di questa previsione si può spiegare sottolineando che la non conoscenza di una lingua (straniera) non è una colpa e che il peso di dover permette la comprensione (tramite traduzioni) non può essere un peso addossabile allo straniero.

Traduzione dei documenti

Il legislatore comprende anche che oltre alla traduzione delle comunicazioni orali, nel processo penale ci sono anche atti scritti che (sono scritti in "giuridichese") ecco, quindi, che per rendere effettivo il diritto alla traduzione e all'interprete (e in senso lato per non limitare il diritto alla difesa) l'autorita' da impulso al processo penale  dispone  la  traduzione  scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio  dei
diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia,  dell'informazione  sul  diritto  di  difesa,  dei  provvedimenti  che  dispongono misure cautelari  personali,  dell'avviso  di  conclusione  delle indagini preliminari,  dei  decreti  che  dispongono  l'udienza  preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e  dei  decreti  penali di condanna.

Il legislatore addossa all'autorità procedente l'obbligo di tradurre (o di fornire) allo straniero  una copia tradotta dell'atto processuale. Inoltre, si preoccupa anche di  rendere utilizzabile la traduzione imponendo la consegna del documento tradotto in un termine congruo per l'esercizio del diritto alla difesa (oppure meglio) impone la consegna dell'atto tradotto in un termine congruo per permettere allo straniero di assumere le decisioni più opportune .

Irrilevanza della conoscenza della lingua straniera da parte della p.a.

Onde evitare abusi è previsto che l'interprete e il  traduttore  sono  nominati  anche  quando  il  giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di  polizia  giudiziaria  ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

Prova della conoscenza (o meno) dell'italiano

Il legislatore lascia all'autorità giudiziaria l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  italiana, il altri termini sarà l'autorità giudiziaria che dovrà decidere se il soggetto conosce o meno la lingua italiana. Non sono indicati i modi o i mezzi attraverso i quali si può giungere all'accertamento della lingua italiana.

Quindi, in definitiva, in caso di contestazioni, sarà l'autorità giudiziaria che dovrà "provare" la conoscenza della lingua italiana, ma, soprattutto, sarà l'autorità giudiziaria che dovrà provare la correttezza del procedimento usato per accertare la conoscenza della lingua italiana.

Presunzione di conoscenza della lingua italiana

La  conoscenza  della  lingua italiana e' presunta fino a prova contraria  per  chi  sia  cittadino italiano.  La cittadinanza italiana inverte l'onere della prova sulla conoscenza della lingua.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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