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Fisco, via libera al riassetto delle agenzie: “Controlli meno invasivi”

Il CdM ha approvato i decreti attuativi della delega fiscale: “Controlli meno invasivi per facilitare un approccio collaborativo con i cittadini”.
A cura di Antonio Palma
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Durante gli accertamenti fiscali ci vogliono "controlli meno invasivi per facilitare un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini". È l'obiettivo che si prefigge il decreto legislativo che attua la delega fiscale per la riorganizzazione delle Agenzie e la riforma delle sanzioni, appena approvato dal Consiglio Dei Ministri. Tutta l'attività delle agenzie fiscali "deve essere ispirata al principio del ‘controllo amministrativo unico’" spiega il governo nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi, ricordando che "in questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni" e di conseguenza "si riduce il disagio per l'attività dell'impresa" controllata. Come spiega a nota del CdM, lo scopo finale del provvedimento è la revisione dell'organizzazione delle agenzie fiscali in funzione del potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. A questo proposito "è previsto il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l'attrattivi degli investimenti in Italia".

Per quanto riguarda invece la riforma delle sanzioni, pene riviste in base al principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti con un alleggeriscono degli interventi sugli ‘errori' privi di meccanismi fraudolenti. "In sostanza, l’obiettivo è quello di giungere ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti" spiegano dal Governo. Ecco le modifiche per i vari reati fiscali

FRODE FISCALE: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando a) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento; b) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.  Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.
Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.  Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.

DICHIARAZIONE INFEDELE: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.

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