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Opinioni

Espropriazione presso terzi: revoca per errore della dichiarazione del terzo

La Cass. del 5.5.2017 n. 10912 ha stabilito che nell’espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ex art. 547 cpc, si avveda di essere incorso in un errore, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione; mentre se l’errore emerge dopo tale momento, ha l’onere di proporre contro l’ordinanza di assegnazione l’opposizione all’esecuzione ex art. 617 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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I diversi soggetti che possono essere coinvolti nell'esecuzione forzata (espropriazione presso terzi)

Il creditore per recuperare quanto dovuto – di solito – si rivolge al debitore (in altri termini, il creditore cerca di aggredire beni direttamente in possesso del debitore), nulla esclude che nel procedimento di esecuzione forzata siano coinvolti dei soggetti che non sono debitori (del creditore che ha attivato l'esecuzione).

La presenza nell'esecuzione forzata di soggetti che non sono (formalmente) debitori si comprende se si pensa che il debitore esecutato può essere (a sua volta) creditore di altri soggetti, in queste situazioni il legislatore legittima il creditore del debitore esecutato (a sua volta creditore di altre persone) a chiedere ai debitori del debitore esecutato il versamento di quanto dovuto.

Con questo pagamento si estinguono (in tutto o in parte) due debiti quello del debitore verso il debitore esecutato e il debito del debitore esecutato verso il creditore che sta agendo con l'esecuzione forzata.

I rischi dell'espropriazione presso terzi

I rischi dell'espropriazione presso terzi sono sostanzialmente due:

  • a) riuscire a provare che il terzo (debitore del debitore esecutato) abbia un debito verso il debitore esecutato (al fine di evitare questa  complicazione il legislatore con l'art. 547 cpc impone al terzo di dichiarare deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso);
  • b) evitare che il terzo paghi lo stesso debito due volte: una al debitore esecutato (in quanto creditore naturale), (al fine di evitare questa complicazione il rimedio naturale è quello delle opposizioni all'esecuzione).

La posizione del terzo rispetto eventuali errori presenti nella dichiarazione o nell'ordinanza di assegnazione

La vicenda descritta fino a questo momento potrebbe sembrare relativamente lineare, ma in realtà le complicazioni si trovano dietro l'angolo, poiché alcune difficoltà possono sorgere durante l'esecuzione (ad esempio il terzo dichiara di non essere debitore) oppure possono sorgere dopo aver ottenuto l'ordinanza di assegnazione del credito del terzo (ad esempio il terzo scopre che il credito era già stato pignorato) oppure che l'ordinanza di assegnazione ha erroneamente interpretato la dichiarazione.

Revoca, modifica e correzione della dichiarazione del terzo prima dell'ordinanza di assegnazione

L'ordinamento riconosce al terzo nell'esecuzione presso terzi il diritto di correggere, modificare, revocare la propria dichiarazione (relativa all'esistenza del credito).

Nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato che, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 cpc, si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione.

Revoca, modifica, correzione della dichiarazione del terzo  dopo l'ordinanza di assegnazione

Da quanto detto risulta evidente che l'esigenza di procedere ad una correzione, modifica o revoca della dichiarazione del terzo può sorgere anche dopo che il giudice dell'esecuzione ha pronunciato l'ordinanza di assegnazione.

Nell'espropriazione presso terzi l'ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale. Essa, pur essendo insuscettibile di passare in giudicato, ha la forza e l'efficacia di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Sino a che non sia rimossa dal mondo giuridico, l'ordinanza di assegnazione ha efficacia cogente, e legittima il creditore esecutante ad esigere l'adempimento dell'obbligazione in essa indicata.

Quindi, se l'errore incolpevole del terzo  emerge dopo l'ordinanza di assegnazione, il terzo ha l'onere di proporre contro l'ordinanza di assegnazione l'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c..

In assenza di revoca od impugnativa, l'ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti".

Opposizione e contestazioni del terzo all'ordinanza di assegnazione

L'ordinanza di assegnazione può essere rimossa dal mondo giuridico solo attraverso la sua impugnazione, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

L'ordinanza di assegnazione, in quanto atto esecutivo, può essere impugnata – a seconda dei casi -con l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ovvero con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpc.

L'ordinanza di assegnazione va impugnata con l'opposizione all'esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell'ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute.

L'ordinanza di assegnazione va impugnata invece con l'opposizione agli atti esecutivi quando il terzo pignorato lamenti che il provvedimento si sia formato in modo viziato. In applicazione di questo principio si è ammesso ad esempio che il terzo possa impugnare l'ordinanza di assegnazione con l'opposizione agli atti esecutivi:

  • quando assuma che il giudice dell'esecuzione abbia malamente interpretato la sua dichiarazione, quanto al contenuto od all'esistenza del debito;
  • quando assuma di avere per mero errore omesso di riferire dell'esistenza di altri pignoramenti sul medesimo credito;
  • quando assuma di avere per mero errore dichiarato un credito di importo superiore a quello effettivo;
  • quando neghi tout court di avere reso una dichiarazione positiva.

Cass. civ. sez. III del 5 maggio 2017 n 10912

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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