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Eccezione di giudicato: è rilevabile d’ufficio il giudicato interno o esterno

La Cassazione del 31.1.2017 n. 2322 ha stabilito che l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, (c.d. “eccezione di giudicato”), non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.
A cura di Paolo Giuliano
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Gli effetti della chiusura di un procedimento giudiziario

Terminata una fase del procedimento giudiziario, ottenuta la sentenza, entrano in gioco altri due concetti il passaggio in giudicato (il contenuto implicito ed esplicito della sentenza non può essere più oggetto di revisione da parte di un giudice superiore) e l'esecutività della sentenza (la sentenza passata in giudicato può essere usata come titolo esecutivo per ottenere l'adempimento coattivo di quanto disposto nel medesimo provvedimento del giudice.

Di solito i due profili (passaggio in giudicato ed esecutività) della sentenza coincidono, nel senso che solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza è possibile procedere con l'adempimento coattivo della stessa, (al fine di garantire il debitore), nel sistema processuale attuale questo rapporto tra passaggio in giudicato es ed esecutività della sentenza è stato reciso e si è passati al sistema per il quale anche in presenza di una sentenza non (ancora) passata in giudicato può essere posta in esecuzione forzata ex art. 282 cpc (provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado).

Indipendentemente dalla provvisoria esecutività della sentenza, il passaggio in giudicato della sentenza si ottiene quando sono esaurite tutte le possibili impugnazioni oppure quanto viene accettato l'esisto del procedimento (c.d. acquiescenza alla sentenza).

Diversa è la situazione che deriva dalla cessata materia del contendere.

Il passaggio in giudicato della sentenza e le conseguenze su altri procedimenti giudiziari

La sentenza passata in giudicato anche se risolve una particolare e specifica controversia potrebbe essere importante o avere una rilevanza anche in altri procedimenti, (tra le medesime parti), quanto meno per gli accertamenti (impliciti o espliciti) che riguardano aspetti che derivano (o sono collegati) alla vicenda oggetto della sentenza (ad esempio una sentenza di usucapione è titolo contro l'usucapiente per un eventuale risarcimento del danno subito da terzi e derivante dal bene usucapito oppure una sentenza di sfratto è un titolo per dimostrare la qualifica di inquilino e richiedere un decreto ingiuntivo per le somme non pagate a titolo di locazione).

Questi aspetti sono regolati dall'art. 2909 cc secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Le motivazioni alla base dell'art. 2909 cc sono diverse, basta pensare, da un lato, all'interesse dell'ordinamento non avere soluzioni contrastanti o pronunce contrastanti (sei inquilino, non sei inquilino), dall'altro lato ad  evitare un ripetizione (duplicazione) di accertamenti sempre e solo sulle medesime questioni (sei inquilino non sei inquilino).

Quindi, è possibile affermare che l'accertamento contenuto in una sentenza (passata in giudicato) non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Principi generali in materia di giudicato (interno ed esterno) Cass. civ. sez. III del 13 giugno 2018 n. 15383

La Cassazione ritorno molto spesso sui principi generali in materia di giudicato, è opportuno riepilogarli.

Occorre ora ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudicato, che va interpretato alla stregua di una norma giuridica (Sez. 3, sent. n. 3453 del 18/1/2012), si forma non solo sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo, ma anche su quelle espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino presupposti logici e necessari e s'intendano, pertanto, implicitamente decise (Sez. 3, sent. n. 11356 del 19/01/2006).

In particolare, il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente al c.d. giudicato implicito, cioé agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione (Sez. 1, sent. n. 24594 del 23/11/2005, Rv. 584335 – 01).

Il giudicato, inoltre, copre il dedotto ed il deducibile in relazione all'oggetto della domanda; ragion per cui, una volta accolta la domanda, la cosa giudicata non si limita alle eccezioni proposte, ma si estende a quelle proponibili (ossia che si sarebbero potuto proporre e che invece non lo furono).

In altri termini, la preclusione del dedotto e deducibile – sempre che la deduzione della questione finisca con il rimettere in discussione il contenuto del precedente accertamento – consiste nel fatto che il giudicato sostanziale impedisce non soltanto di riproporre le questioni già decise, ma anche di sollevare questioni che non si siano fatte valere in precedenza, le quali, in quanto comprese nell'oggetto del processo anteriore, all'interno di quest'ultimo erano prospettabili e rilevanti (Sez. 3, sent. n. 25214 del 6/5/2015).

L'eccezione di giudicato e le preclusioni processuali

Resta da chiedersi se l'eccezione di giudicato è rilevabile d'ufficio o meno, la medesima domanda può essere posta chiedendosi se l'eccezione di giudicato soggiace alle preclusioni processuali previste dal codice di procedura civile.

La necessità di avere stabilità tra giudicati (alias la necessità di garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati) comporta che deve escludersi che l'"eccezione di giudicato" sia sottoposta alle preclusioni (anche documentali) previste per le fasi processuali (addirittura se l'eccezione di giudicato è sollevata dopo la "precisazione delle conclusioni",  "il giudice di merito deve rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire il contraddittorio sull'eccezione di giudicato, ma anche al fine di consentire alla parte interessata di produrre la sentenza munita dell'attestazione di irrevocabilità"),

Per cui si può dire che l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.

Adempimenti a carico della parte che solleva l'eccezione di giudicato

L'unica condizione cui è subordinata l'eccezione di giudicato è data, dunque, soltanto dalla effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della "regola di diritto" prodotta dal precedente giudicato e che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato.

Cass., civ. sez. III, del 31 gennaio 2017, n 2322

Aggiornamento: prova del passaggio in giudicato Cass. civ. sez. III del 23 agosto 2018 n. 20974

La rilevabilità d'ufficio del giudicato deve essere distinta dalla prova (necessaria) che deve essere presente nel processo per permettere al giudice di rilevare il giudicato.

Risulta evidente che per poter essere dichiarare un giudicato, nel procedimento deve essere presente la sentenza, resta, però, da chiedersi se è sufficiente solo la presenza della sentenza oppure la sentenza deve essere  accompagnata dalla certificazione che non sono state effettuate impugnazioni (art. 124 disp att cpc).

Sul punto è intervenuta la Cassazione (Cass. civ. sez. III del 23 agosto 2018 n. 20974) la quale in presenza di una copia della sentenza senza l'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c ha osservato che "Questo Collegio, pur non ignorando un risalente precedente di questa Corte secondo cui « nel presupposto pacifico che entro il termine annuale dalla data di deposito di una sentenza (regolarmente esibita) non sia stata proposta alcuna impugnazione ,legittimamente può considerarsi acquisita la prova del passaggio in giudicato della medesima, indipendentemente dalla apposizione da parte del cancelliere della formula esecutiva» Cass n.1554/1971, o il recente arresto Cass.n. 4803/2018 secondo cui «la parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione», ritiene di aderire all'indirizzo maggioritario secondo il quale « la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità » (Cass. n.6024/2017; n. 19883/2013 ;n.10623/2009)" Cass. civ. sez. III del 23 agosto 2018 n. 20974.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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