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Opinioni

E’ possibile provare l’infedeltà coniugale con una relazione investigativa

La Cassazione del 23.05.2014 n.11516 ha ammesso (e considerato lecita) la relazione investigativa (e le fotografie in questa contenute) redatta da un investigatore incaricato dall’altro coniuge al fine di provare l’adulterio coniugale ed addebitare la separazione all’altro coniuge.
A cura di Paolo Giuliano
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La fine del matrimonio, soprattutto quando non è consensuale, oppure quando non è "amichevole", può portare a complesse (e lunghe cause giudiziarie).

I motivi del contendere possono essere raggruppati in tre macro aere 1) la gestione dei figli, 2) i rapporti economici 3) l'addebito della separazione (infedeltà ecc.).

Quanto alla gestione del figli, il problema è stato risolto, almeno in generale, dall'affido condiviso (resta la questione della materiale collocazione dei figli con uno dei due genitori presso la c.d. casa coniugale).

Rimane, invece, immutata tutta la problematica relativa alla definizione dei rapporti economici tra i coniugi. In questo ambito rientra: 1) la definizione dei reciproci rapporti di dare /avere  (es. prestiti ricevuti, spese effettuate per beni dell'altro coniuge ecc.); 2) la quantificazione del c.d. mantenimento del coniuge economicamente debole e/o dei figli (maggiorenni o minorenni) e del peso che su questa determinazione può avere anche l'assegnazione della casa familiare. La questione della casa familiare riguarda la famiglia tradizionale, ma anche la semplice convivenza. E' opportuno ricordare che il mancato versamento dell'assegno di mantenimento può anche portare a sanzioni penali.

Le difficoltà derivanti dal mantenimento sono aggravate  dal fatto che una volta quantificato (in via giudiziale o in via amichevole) l'assegno di mantenimento, questo non resta immutato nel tempo, ma l'assegno di mantenimento può essere modificato (in aumento o in riduzione) in base al verificarsi di altre circostanze, es. la progressione di carriera del coniuge obbligato al versamento, per il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli ecc.

L'ultimo grande motivo di contrasto  riguarda l'addebito della separazione o del divorzio. La rilevanza della questione si comprende in quanto l'addebito non ha solo una funzione di "rivalsa morale" tra i due coniugi, ma ha anche una rilevanza economica, in quanto il coniuge separato con addebito non ha diritto al mantenimento (ma può essere condannato a versa il mantenimento all'altro coniuge).

Le cause di addebito sono essere numerose (dall'infedeltà, all'incompatibilità, fino a giungere alla violenza) e possono essere coesistenti, cioè possono esserci plurimi motivi o cause che portano alla crisi del matrimonio.

Volendo  concentrarci sulla causa di addebito della  crisi coniugale più comune (cioè l'infedeltà) è un dato acquisito che la fine formale (o la separazione di fatto dei coniugi) non è il momento oltre il quale l'eventuale infedeltà non rileva, ma anche un'infedeltà durante il matrimonio potrebbe non essere motivo di addebito se la crisi coniugale è già in atto e l'infedeltà non è la causa scatenante della crisi, ma è solo una conseguenza, (un effetto),  della crisi coniugale già in atto.

In altre parole,  in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).

Chiarito questo aspetto, per poter ottenere una dichiarazione di addebito non basta la mera dichiarazione o accusa dell'altro coniuge, ma anche questa causa di separazione deve essere provata. L'onere della prova può essere assolto tramite testimoni, fotografie, tabulati telefonici, o altre prove documentali ed, infine, tramite le relazioni investigative.

Sarebbe interessante sapere (in concreto) in cosa consiste la  "relazione" investigativa in senso giuridico (e precisamente nel processo civile e nell'ambito probatorio del processo civile), se cioè tale documento è una vera e propria relazione (dichiarazione scritta di un soggetto terzo, anche se incaricato da uno dei coniugi con eventuali allegati es. foto o altro) oppure se la "relazione" investigativa è solo l'insieme dei documenti raccolti (foto , tabulati telefonici ecc.) da un soggetto incaricato da una delle parti.  La questione assume importanza per il diverso rilievo probatorio che hanno (in sede civile) i diversi "documenti" foto e relazioni (alias dichiarazioni di terzi).

Cass. civ. sez. I, 23 maggio 2014 n. 11516 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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