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Divorzio, la Cassazione: “No all’assegno se il coniuge è economicamente indipendente”

Con una sentenza rivoluzionaria nel campo del diritto di famiglia la Cassazione ha stabilito che sarà il criterio dell’autosufficienza economica, e non più quello del tenore di vita goduto durante le nozze, a determinare l’entità dell’assegno di divorzio.
A cura di Davide Falcioni
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Sarà il criterio dell'autosufficienza economica, e non più quello del tenore di vita goduto durante le nozze, a determinare l'entità dell'assegno di divorzio. A stabilire la novità, a suo modo rivoluzionaria, è stata la Corte di Cassazione, determinando così anche che il matrimonio cessa di essere una "sistemazione definitiva": sposarsi, scrive la Corte, è un "atto di libertà e autoresponsabilità".

La sentenza, come detto, rappresenta un'importantissima novità ed è arrivata al termine di una diatriba giudiziaria tra un'imprenditrice ed un ex ministro. I giudici hanno respinto il ricorso con il quale la donna chiedeva l'assegno di divorzio già negatole con verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano nel 2014, che aveva ritenuto incompleta la sua documentazione dei redditi e valutato che l'ex marito dopo la fine del matrimonio aveva subito una "contrazione" dei redditi. La Corte di Cassazione, intervenendo sulla vicenda, ha modificato anche la motivazione del verdetto della Corte d'Appello, stabilendo che i tempi ormai sono cambiati e occorre "superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva" perché è "ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere – affermano i giudici – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale".

In una nota, la Cassazione ha comunicato che la "Prima sezione civile ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell'assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell'assegno, avente natura assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede". Quello del tenore di vita, secondo i giudici, non è quindi più un parametro attuale, dal momento che con il divorzio "il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale".

E' necessario, quindi, individuare individuato un "parametro diverso" nel "raggiungimento dell'indipendenza economica" di chi ha richiesto l'assegno: "Se è accertato – si legge nella sentenza depositata oggi – che (il richiedente) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto". La sentenza n. 11504/17 è destinata ad avere una valenza storica, come spiega anche Gian Ettore Gassani, presidente dell'associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani. "La Suprema Corte di Cassazione ha rivoluzionato il diritto di famiglia in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile e dei criteri per la sua quantificazione. La Cassazione ha cambiato il criterio per riconoscere l'assegno al coniuge economicamente più debole e ha ritenuto che non sia più possibile valutare come parametro il tenore di vita dei coniugi goduto in costanza di matrimonio". Per la Cassazione, in definitiva, l'assegno divorzile può essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede è in grado di dimostrare di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento.

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