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Decreto ingiuntivo e nome errato del creditore

La Cassazione del 27.4.2016 n.8430 ha stabilito che quando l’errore relativo all’indicazione del nome (o alla denominazione della società) commesso nel ricorso per decreto ingiuntivo consiste unicamente nell’erronea indicazione del tipo sociale, (restando corretta l’indicazione della ragione sociale), in assenza di una concreta circostanza che possa ingenerare confusione con un altro diverso soggetto giuridico, non è contestabile la valutazione del giudice di merito circa l’inidoneità dell’errore commesso a determinare una compromissione del principio del contraddittorio.
A cura di Paolo Giuliano
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Errata indicazione del nome dell'attore o del convenuto negli atti processuali

Può capitare che in un atto processuale sia indicato in modo erroneo il nome dell'attore o del convenuto, in queste situazione occorre individuare i principi in base ai quali tale imprecisione può portare (o meno) alla nullità dell'atto introduttivo del procedimento o dell'intero procedimento.

Il problema è dato dal fatto che non esistendo una norma specifica che regola la questione occorre desumere dei principi generali dall'analisi di situazioni concrete.

L'errata indicazione dell'attore o del convenuto nell'atto giudiziario deve essere distinta dalla notifica dell'atto giudiziario ad un soggetto diverso del convenuto.

Nome errato del convenuto

Quando in un atto giudiziario risulta errato il nome del convenuto, si è affermato il principio per il quale l'erronea indicazione del convenuto (persona fisica o società) è un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono.

Per identificare le ipotesi in cui l'errata indicazione del convenuto può essere causa di invalidità è necessario procedere "in negativo" identificando quali errori non incidono sulla validità dell'atto o quali prove è necessario fornire per far valere l'invalidità dell'atto.

Ad esempio, in materia di società si è stabilito che l'indicazione del soggetto contro cui è proposta il procedimento come società per azioni, invece che – conformemente  – come società in nome collettivo, è  un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono e soprattutto quando un tale tipo di errore non ha impedito al convenuto di esplicare le sue difese.

L'errata indicazione del tipo sociale potrebbe diventare rilevante solo se venga provata l'esistenza di altre  società con denominazione simile e l'errata indicazione del tipo sociale impedisce al convenuto di  esplicare le sue difese.

Nome errato dell'attore

L'errata indicazione del nome dell'attore nell'atto introduttivo del giudizio non determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio qualora il nome dell'attore non risulti totalmente omesso nell'atto introduttivo o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tale errore sul nome o sulla denominazione sociale non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.

Il nome errato del creditore nel ricorso per decreto ingiuntivo

I principi sopra esposti possono essere utili per risolvere la questione dell'errata indicazione del nome del creditore (persona fisica o società) nel ricorso per decreto ingiuntivo.

L'errata indicazione del nome dell'attore è rilevante solo quando tale errore impedisce di individuare il soggetto che ha effettivamente promosso il procedimento e, conseguenza, impedisce di instaurare validamente il contraddittorio.

Identico principio si applica quando è errato la denominazione della società creditrice  la mancata indicazione nel ricorso monitorio dell'esatta denominazione della creditrice è irrilevante quando non ha impedito di individuare il soggetto che ha promosso il procedimento e  quando non ha impedito di instaurare validamente il contraddittorio.

Quando l'errore consiste solo nell'errata indicazione del tipo sociale (restando corretta l'indicazione della ragione sociale) tale imprecisione è irrilevante soprattutto quando non viene indicata alcuna concreta circostanza che possa ingenerare confusione con altro diverso soggetto giuridico, in tali ipotesi la valutazione del giudice di merito circa l'inidoneità dell'errore commesso a determinare una compromissione del principio del contraddittorio rappresenta una valutazione insindacabile in sede di cassazione.

Diversa denominazione in seguito a trasformazione o fusione

Diverso da quanto sopra esposto è l'ipotesi in cui l'indicazione del nome indicato nella fattura alla base del decreto ingiuntivo non corrisponde al nome del creditore indicato nell'atto di citazione perché nelle more è intervenuta una fusione, trasformazione ecc. tra due società.  Infatti, si potrebbe ipotizza, in base alle due denominazioni diverse, che il soggetto che ha iniziato il giudizio non è il soggetto che è titolare del credito (indicato in fattura).

Sul punto è ormai pacifico il principio per il quale  ai sensi del nuovo art. 2505 bis c.c., conseguente alla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.

Pertanto deve ritenersi che il ricorso monitorio proposto da parte della società scaturente dalla fusione sia stato in realtà proposto da parte della stessa società incorporata, escludendosi pertanto la sussistenza di una diversità soggettiva tra titolare del diritto di credito e ricorrente in sede monitoria.

Cass., civ. sez. II, del 27 aprile 2016, n. 8430 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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