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Decreto ingiuntivo contro società di persone e socio

La Cassazione del 26.7.2016 n. 15376 ha stabilito che una volta che si sia chiesta ed ottenuta la condanna in sede monitoria della società di persone (snc) e dei singoli soci illimitatamente responsabili, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata dalla società o da altro socio.
A cura di Paolo Giuliano
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Debiti delle società di persone (snc) e la posizione dei soci

Mentre le società di capitali (spa e srl) hanno una propria personalità giuridica ed hanno un'autonomia patrimoniale perfetta e, di conseguenza, dei debiti della società risponde solo la società con il suo patrimonio (e non i soci), nelle società di persone la situazione è diversa, infatti, manca la personalità giuridica e manca una autonomia patrimoniale perfetta, quindi dei debiti della società (snc) rispondono anche i soci illimitatamente responsabili (2291 cc) i creditori, però, per recuperare quanto dovuto, non possono agire direttamente contro i soci. ma devono prima escutere il patrimonio sociale ex 2301 cc.

Natura giuridica della responsabilità dei soci per i debiti della società di persone

Anche se l'art. 2291 cc qualifica come solidale la responsabilità dei soci per i debiti societari, si ritiene che tale articolo faccia riferimento al rapporto tra soci per i debiti sociali e non al rapporto tra società e soci (verso il creditore), infatti, si discute se sussiste una responsabilità solidale tra società e soci per i debiti sociali, considerando anche alcune peculiarità della posizione dei soci rispetto ai debiti.

Infatti, la responsabilità dei soci per i debiti sociali è dipendente da quella della società (del resto, il socio risponde nei limiti in cui i crediti sussistano nei confronti della società) ed è una responsabilità sussidiaria (nel senso che ex art. 2304 cc, i creditori sociali possono richiederne il pagamento soltanto dopo aver escusso inutilmente il patrimonio sociale).

E' vero infatti che l'obbligazione del socio è dipendente e sussidiaria rispetto all'obbligazione sociale, ma questo non esclude l'esistenza della solidarietà tra società e socio per i debiti sociali. Anzi, va ribadito che il rapporto di dipendenza e sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con alcune conseguenze in sede processuale.

Recupero dei crediti sociali: le opzioni a disposizione del creditore sociale

Il creditore sociale ha due strade per recuperare il credito vantato verso una società di persone: a) chiedere la condanna al pagamento solo verso società di persone; b) chiedere il pagamento alla società e al socio illimitatamente responsabile.

Decreto ingiuntivo solo contro la società di persone

Se il creditore sociale si limita a presentare un decreto ingiuntivo solo verso la società di persone, in tale eventualità, il decreto ingiuntivo non opposto o tardivamente opposto varrebbe come titolo esecutivo anche nei confronti dei soci sui quali ricadrebbero gli effetti dell'inerzia della società, pur valendo nei loro confronti, in sede esecutiva, il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 cc; così come, la sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo produrrebbe i suoi effetti anche nei confronti dei soci, in relazione all'accertamento di un minor debito sociale o di inesistenza del debito.

Decreto ingiuntivo contro la società di persone e i soci illimitatamente responsabili

Sono notevoli i vantaggi a favore del creditore che presenta un decreto ingiuntivo (contemporaneamente) contro la società di persone e contro i soci illimitatamente responsabili; infatti, il creditore si munisce di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, inoltre può iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, infine può agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.

Aumentano, però, anche le problematiche, infatti, se il creditore sociale presenta un decreto ingiuntivo (contemporaneamente) contro la società di persone e contro i soci illimitatamente responsabili, è necessario determinare il termine entro cui il debitore può presentare l'opposizione e può essere necessario comprendere cosa accade se solo alcuni dei soggetti intimati presenta l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Termine entro cui presentare l'opposizione a decreto ingiuntivo in presenza di più debitori solidali

Quando il decreto ingiuntivo è chiesto ed emesso contro più soggetti sorge la necessità di individuare il termine entro il quale può essere presentata l'opposizione a decreto ingiuntivo. Sul punto possono essere sviluppate due ricostruzioni: a) il termine parte dall'ultima delle notificazioni, soprattutto se si è in presenza di una obbligazione solidale, b) per ogni singolo soggetto va determinato il termine di opposizione che parte dalla data della notifica ed è irrilevante la natura solidale dell'obbligazione.

Per la  verifica della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo va assunta come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al socio opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con la  società e con gli altri soci. Infatti, proprio la presenza di una obbligazione solidale tra i debitori (destinatari del decreto ingiuntivo) esclusione il litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause.

Ne consegue che, atteso il carattere di  autonomia che caratterizza l'obbligazione solidale, il debitore solidale non può avvalersi,  ai fini della tempestività dell'opposizione, del diverso termine relativo al debitore principale al quale il decreto sia stato notificato in data successiva.

Opposizione presentata solo da alcuni dei debitori solidali

Quando il decreto ingiuntivo è richiesto contro una società di persone e i soci illimitatamente responsabili può capitare che solo alcuni dei debitori presentano l'opposizione a decreto ingiuntivo.

In questa situazione la mancata opposizione al decreto ingiuntivo comporta che, nei confronti del socio non opponente, si formi non solo un titolo esecutivo autonomamente azionabile, ma anche un giudicato sostanziale.

Il motivo di questa apparente illogicità è dovuto alla natura solidale dell'obbligazione tra soci e società verso il creditore, la presenza dell'obbligazione solidale comporta, sul piano processuale,  l'esclusione del litisconsorzio necessario e del principio dell'inscindibilità delle cause.

In conclusione, quindi, una volta che chiesta ed ottenuta la condanna in sede monitoria sia della società di persone che dei singoli soci  illimitatamente responsabili, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del socio che non proponga tempestiva opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata dalla società o da altro socio.

Cass., civ. sez. III, del 26 luglio 2016, n. 15376 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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