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Debiti sospesi e niente segnalazione alla Centrale Rischi per aiutare i debitori in crisi

Il senatore Enrico Buemi, del Partito Socialista Italiano, ha depositato un disegno di legge delega “per l’istituzione di una moratoria per i debiti nei casi di situazioni individuali di emergenza” che prevede inoltre il divieto di segnalazione alla Centrale Rischi dei nominativi dei debitori per tutta la durata della sospensione legale accordata.
A cura di C. M.
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Una legge per aiutare i debitori in difficoltà e istituire il divieto di segnalazione alla Centrale Rischi per tutta la durata della moratoria. A prevedere la possibilità di sospendere per un anno le procedure "dei termini processuali, fiscali e contrattuali" è il ddl presentato dal senatore del Psi Enrico Buemi intitolato "Delega al Governo per l'istituzione di una moratoria per i debiti nei casi di situazioni individuali di emergenza". Nel testo di legge sostanzialmente si prevede non solo la sospensione per un massimo di un anno delle procedure attivabili dai creditori, ma anche il divieto si segnalazione alla Centrale Rischi per l'intera durata della sospensione accordata. "La proposta di legge è volta ad una moratoria finanziaria rispetto alle segnalazioni della Centrale rischi bancaria dove i micro-debitori vengono non solo schedati e impossibilitati a utilizzare una qualsiasi banca, ma in molti casi devono per questo chiudere la loro attività, mentre i macro-debitori vengono coperti e mai segnalati continuando così a far danni al sistema", spiega il senatore Buemi nella sua relazione.

Con questa sospensione, sostanzialmente, i beni forniti in garanzia resterebbero nella disponibilità attiva del debitore senza subire deprezzamenti o azioni di rivalsa come i pignoramenti. I debitori che potranno usufruire di questa sorta di moratoria saranno poi successivamente individuati in base a precisi parametri che potranno, per esempio, prendere in considerazione le situazioni individuali di emergenza economica temporanea o quelle derivanti da disagi causati da calamità naturali.

All'articolo 1 del disegno di legge delega si prevede l'adozione, entro 12 mesi dall'approvazione della legge, di una disciplina attuativa degli interventi di tutela delle "persone fisiche che versino in situazione di emergenza individuale", "dei soggetti residenti nelle zone colpite da eventi calamitosi"; "dei soggetti che hanno subito una patologia invalidante che li rende temporaneamente inabili al lavoro o che hanno cessato il rapporto di lavoro subordinato (a termine o indeterminato) di durata superiore 12 mesi, versando in stato di disoccupazione e iscritti alle liste di collocamento".

Il testo di legge prevede inoltre che nei casi individuati dai decreti attuativi "operi la sospensione legale, per un periodo massimo di un anno, dei termini processuali, fiscali e contrattuali che vedono i soggetti ivi indicati come soggetti passivi di un rapporto giuridico, anche finanziario o di tipo debitorio" e, soprattutto, il "divieto di inviare alla Banca d'Italia, nelle segnalazioni periodiche ovvero nelle funzioni di partecipazione alla centrale dei rischi, comunicazioni in ordine alle posizioni debitorie sospese ai sensi della lettera per tutto il tempo della sospensione", evidenziando che "il divieto prevale su qualsiasi obbligo contrario previsto dalla legislazione vigente".

Il disegno di legge, inoltre, prevede, per specifiche categorie di debitori, "la facoltà di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso la garanzia reale o ipotecaria che assiste le rispettive masse attive e passive", oltre alla possibilità, per il debitore meritevole, "di stipulare una convenzione di moratoria ulteriore rispetto al termine legale pattuito, consentendogli, laddove non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni, laddove sopravvengano utilità".

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