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Opinioni

Danni da circolazione stradale procurati da un veicolo ignoto o sconosciuto

La Cassazione del 6.2.2014 n. 2716 ha affermato che per poter chiedere il risarcimento al fondo vittime della strada per i danni derivanti dalla circolazione stradale e procurati da veicoli non identificati (ex art. 283 decreto legislativo del 7.9.2005 n. 209) il danneggiato non deve obbligatoriamente provare di aver effettuato la denuncia (querela), ma è possibile anche utilizzare altri mezzi istruttori per dimostrare che il veicolo è rimasto ignoto.
A cura di Paolo Giuliano
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La circolazione stradale dei veicoli può provocare dei danni (a persone o cose).

Dei danni (del risarcimento dei danni) procurati dal veicolo è responsabile il proprietario del veicolo, il conducente del veicolo, tutti coperti (protetti) dalla compagnia assicurativa  (assicurazione obbligatoria).

Può capitare, però, che il veicolo che provoca i danni non sia assicurato oppure è sconosciuto (cioè non è identificabile o è ignoto) l'esempio classico è quello relativo alla fuga del veicolo dopo che si è verificato l'evento dannoso.

In presenza di un veicolo che circola senza assicurazione obbligatoria o di un danno provocato da un veicolo ignoto o non identificabile, la legge del 24 dicembre 1969 n. 990 (art. 19 e seguenti) e oggi il Decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 (art. 285 e seguenti) hanno creato il c.d. fondo vittime della strada, il quale consente il risarcimento dei danni provocati da veicolo (identificato) ma non assicurato oppure da un veicolo ignoto (cioè non identificato).

Passando all'analisi della normativa  l'art. 283 comma 1 del decreto legislativo del 2005 n. 209 prevede che "Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:  a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;  b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;  c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;  d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.  d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;  d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo".

La norma prevede che il fondo vittime della strada copre  varie ipotesi, infatti, sono compresi sia i danni prodotti da veicoli, ma anche da natanti. Inoltre, sono compresi anche i danni prodotti da veicolo ignoto o non coperto da assicurazione, ma anche le ipotesi in cui il mezzo  (veicolo o natante) circola contro la volontà del proprietario.

La differenza tra le varie ipotesi si nota quando si cerca di comprendere quali danni sono risarcibili, ad esempio sono risarcibili solo i danni alle cose o solo i danni alle persone oppure entrambi ? La risposta si ottiene leggendo l'art. 283 comma 2 del decreto legislativo n.209 del 2005, il quale prevede che "Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonchè per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose".

Quindi, non sempre sono risarcibili i danni a cose e persone e non sempre i danni alle cose sono risarcibili per intero.

Concentrando l'attenzione sull'ipotesi di un danno provocato da veicolo ignoto (o non identificabile), occorre verificare come poter dimostrare che il veicolo è ignoto, (soprattutto al fine di evitare truffe al fondo delle vittime della strada). In queste ipotesi (veicolo ignoto o non identificabile) durante la legge del 1969 n. 990 (ma di fatto anche oggi) si procedeva ad effettuare una denunzia (querela) ed attendere la chiusura delle indagini (con esito negativo), in questo momento (cioè dopo la chiusura delle indagini con esito negativo) si poteva avere la certezza che il veicolo era ignoto e si poteva procedere alla richiesta del risarcimento al fondo.

Il motivo di questa prassi (di fatto vigente anche oggi) è facilmente spiegabile: il soggetto che subisce il danno da un veicolo sconosciuto non ha i mezzi idonei per poter indagare ed identificare il veicolo, quindi, sia per avere la certezza della "non identificabilità" del veicolo, sia per avere la certezza che la denunzia di un incidente con veicolo ignoto non fosse una truffa, è opportuno procedere alla denunzia  del sinistro (all'autorità di pubblica sicurezza) e attendere la chiusura delle indagini.

In altri termini, è il danneggiato che deve fornire la prova che il danno è stato identificato da un veicolo non identificato e la denuncia / querela e la prova che tale danno è stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto ignoto è quella di dimostrare che neppure l'autorità di pubblica sicurezza (dopo un'espressa denuncia / querela) dono riuscite ad identificare il veicolo che ha prodotto il danno.

Anche se l'accertamento effettuato dall'autorità di pubblica sicurezza può essere considerato un mezzo di prova (dell'impossibilità di identificare il veicolo danneggiante), occorre prendere atto che nel processo civile non è l'unico mezzo di prova, infatti, in base alle circostanze dell'incidente potrebbero anche essere dei semplici testimoni a confermare il fatto che il veicolo danneggiante non è identificato o non è identificabile.

Allora, la domanda da porsi è questa il soggetto che è danneggiato da un veicolo ignoto per poter richiedere il risarcimento del fondo vittime della strada deve provare di aver effettuato al denuncia querela (ed eventualmente deve provare anche che le indagini si sono chiuse con un nulla di fatto) oppure è possibile che il veicolo non sia identificabile anche tramite ulteriori prove ?

Oppure, in altri termini, in assenza di una denuncia / querela del soggetto danneggiato è possibile affermare, in modo automatico, che il sinistro non è stato procurato da un veicolo ignoto e, quindi, non è risarcibile dal fondo vittime della strada ?

Sul punto la giurisprudenza ha escluso  ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela o dalla omessa denuncia/querela. Quindi, in nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia/querela – omessa denuncia/querela) è consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla legge citata, se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.

Quindi, nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta,  nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.

Cass. civ. sez. III, del 6 febbraio 2014 n. 2716 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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