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Opinioni

Cos’è la regola del canguro e perché è ammissibile anche per la riforma della Costituzione

Polemiche e contestazioni per l’utilizzo della “regola del canguro”. Dalla Giunta per il regolamento però nessuna obiezione: è utilizzabile anche nella discussione di un ddl costituzionale.
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I "giorni del canguro", così ricorderemo la controversa discussione parlamentare di questa settimana sul disegno di legge costituzionale Renzi – Boschi. Già, perché a consentire la prosecuzione (più o meno) spedita dei lavori dell'Aula di Palazzo Madama è stato proprio la "regola del canguro", espressione divenuta di uso comune tra senatori ed addetti ai lavori, pur senza mai comparire in alcun testo regolamentare. La definizione "ufficiale" è quella coniata nel corso di una seduta pomeridiana della scorsa settimana: "Votazione delle parti comuni degli emendamenti con conseguente effetto preclusivo sugli emendamenti successivi in caso di reiezione". In pratica il Presidente si assume il diritto di "accorpare" una serie di emendamenti simili, indire il voto su un emendamento "base" ed eventualmente dichiarare decaduti i rimanenti.

Al netto delle valutazioni di ordine politico sulla decisione di utilizzare questo ed altri strumenti limitativi della discussione parlamentare (noi restiamo dell'opinione che si tratti di una evitabile forzatura, data la delicatezza della questione e la centralità della Carta nei processi democratici e rappresentativi), la battaglia di questi giorni si è giocata su cavilli regolamentari ed interpretazioni normative. Del resto, è stata più volte messa in discussione la legittimità di scelte di questo tipo, che sembravano confliggere con l'articolo 72 della stessa Costituzione, che recita: "La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale”. Ma non solo, perché l'utilizzo di una regola non contemplata dal regolamento del Senato apriva la strada ad una serie di contestazioni di metodo. Come notava Vito Crimi in Aula, ad esempio, nella sola prima giornata di votazioni, l'utilizzo del canguro ha permesso di accorpare e far decadere quasi mille emendamenti, senza che Grasso mettesse in votazione "quello più lontano dalla formulazione base", per poi passare ad un intermedio e infine al più "vicino".

Anche per questo motivo, il Presidente Grasso ha chiesto un parere alla Giunta per il Regolamento, che ha confermato "la facoltà della Presidenza, alla luce del combinato disposto degli articoli 100, comma 8, e 102, comma 4, del Regolamento, avvalersi della cosiddetta regola del canguro, anche per l'esame dei disegni di legge costituzionale". I precedenti cui si fa riferimento sono "la legge costituzionale sulla devolution del 2002 e la legge costituzionale del 2004 di riforma della Parte II della Costituzione; questi sono i precedenti in cui è stata applicata tale regola, nello specifico dal presidente Pera per una prassi consolidata con il precedente che risale al presidente Mancino con un parere della Giunta per il Regolamento".

Insomma, la questione è ricondotta alle prerogative del Presidente del Senato ed il riferimento (rilanciato anche dalla scheda diffusa dalla Presidenza) è agli articoli 100 ("Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento") e 102 del Regolamento del Senato (Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse).

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A Fanpage.it fin dagli inizi, sono condirettore e caporedattore dell'area politica. Attualmente nella redazione napoletana del giornale. Racconto storie, discuto di cose noiose e scrivo di politica e comunicazione. Senza pregiudizi.
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