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Opinioni

Competenza territoriale per il pagamento degli enti pubblici

La Cassazione del 2 dicembre 2016 n. 24640 ha ribadito che per il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente (eventuale forum destinatae solutionis in deroga all’art. 1182 cc) non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Il luogo dove eseguire il pagamento di somme di denaro

Il legislatore con l'art. 1182 cc si è preoccupato di individuare il luogo presso il quale il debitore deve eseguire il pagamento di somme di denaro (ed estinguere, così, il proprio debito). In particolare è stabilito che (1182 comma 3  cc) l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.

Potrebbe sembrare inutile, strano o  superfluo, in una economia moderna, codificare il luogo del pagamento, m, in realtà, tale norma serve, da un lato, ad evitare atteggiamenti ostruzionistici da parte del creditore, dall'altro, serve ad evitare atteggiamenti dilatori da parte del debitore.

Il giudice competente per ottenere la condanna al pagamento di somme di denaro

L'art. 1182 cc individua il luogo del pagamento volontario del debito, però può capitare che il credito è controverso o che il debitore non paga spontaneamente ed occorre munirsi di un titolo esecutivo per recuperare coattivamente il credito.

Anche in queste ipotesi il legislatore codifica delle norme che servono ad individuare il giudice competente (posto che la scelta del giudice competente non è lasciata alla discrezionalità dei contendenti, ma è una prerogativa del legislatore c.d. giudice naturale precostituito per legge).

Le norme che stabiliscono i principi a cui bisogna attenersi sono:

  • l'art. 18 cpc che individua il giudice competente quando il convenuto è una persona fisica (Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio);
  • l'art. 19 cpc che individua il giudice competente quando il convenuto è una persona giuridica (Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede)
  • e, infine, l'art. 20 cpc che individua il giudice competente per le cause relative ai diritti di obbligazione (è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio).

Quindi, ricapitolando, esiste un foro esclusivo (18 o 19 cpc), ma esistono anche dei fori alternativi (art. 20 cpc) che nel caso di pagamenti di denaro potrebbero coincidere con il luogo dove è sorta l'obbligazione o dove deve essere eseguita (adempiuta) l'obbligazione (1182 cc).

L'unica discrezionalità lasciata all'attore (in un sistema pre-impostato, in modo rigido, dal legislatore) è quella tra giudice competente in base al foro principale e giudice competente in base al foro alternativo.

Competenza degli enti pubblici

Come si è visto, sia l'art. 18 che l'art. 19 cpc contengono la locuzione "se la legge non dispone diversamente", in latri termini, il legislatore ipotizza delle eccezioni (al sistema). Occorre solo valutare se tali eccezioni individuano competenze esclusive oppure se si aggiungono al sistema di competenze previste dal codice di procedura, lasciando la scelta discrezionale di eventuali fori alternativi ex art 20 cpc.

Questo tipo di valutazione deve essere fatta proprio per quelle norme che prevedono per gli enti pubblici come foro competente quello del luogo dove si trova la tesoreria dell'ente (che, poi, – di solito – il luogo dove deve essere effettuato il pagamento – in adempimento – della pa).

Occorre, in altri termini, comprendere se ha la natura di foro esclusivo ed inderogabile il c.d. foro della tesoreria.

In realtà, si tende a rispondere in modo negativo a tale ricostruzione. Infatti, si sostiene che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ."

Modalità di contestazione della competenza

La presenza di un foro alternativo concorrente impone degli oneri di contestazione quando si solleva la relativa eccezione.

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata.

Cass., civ. sez. III, del 2 dicembre 2016, n. 24640

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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