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Come cambierà il “giudice di pace” dopo la riforma del Governo

Approvato dal Senato il 10 marzo scorso, è attualmente al vaglio della Camera il disegno di legge delega per la riforma della magistratura onoraria. Il progetto di legge prevede una serie di modifiche da apportare alla struttura del comparto onorario, ovvero il complessivo riassetto dell’ordinamento, una significativa estensione delle competenze civili e penali dei giudici di pace e la modifica dei criteri di accesso alla carriera e della liquidazione degli stipendi, che saranno legati a un indice di produttività.
A cura di Charlotte Matteini
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Al vaglio della Camera dei Deputati il disegno di legge delega per la "riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace". Il progetto di legge, approvato dal Senato il 10 marzo scorso, prevede una serie di modifiche da apportare alla struttura della magistratura onoraria, ovvero il complessivo riassetto dell'ordinamento e una significativa estensione delle competenze civili e penali dei giudici di pace.

Le novità e le modiche che verrebbero apportate, nel caso la Camera dei Deputati dovesse definitivamente approvare il testo attuale, sono numerose: il governo, infatti, si propone di introdurre uno statuto unico della magistratura onoraria per regolare in maniera uniforme e omogenea le "modalità di accesso alla carriera onoraria, alla relativa formazione, al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità". Non solo, attraverso questo riforma, verrebbe completamente riorganizzato l'ufficio del giudice di pace, che andrebbe a sottostare al coordinamento del presidente del Tribunale di cui fa parte e si andrebbe infine a rideterminare il ruolo e le competenze dei magistrati onorari.

La legge delega è composta da 9 articoli totali: l'articolo 2 prevede l'unificazione figura del giudice onorario, per favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari e superare in questo modo la distinzione tra "giudici onorari di tribunale" e "giudici di pace", con l'istituzione della figura del "giudice onorario di pace". Inoltre, si prevede l'istituzione di precisi requisiti e modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio. Rispetto a quanto previsto attualmente, il titolo di studio richiesto per la nomina a GOP sarà la sola laurea in giurisprudenza. Per i soli giudici di pace è, invece, attualmente necessario anche il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. In più, la legge delega prevede l'impossibilità di essere nominati giudici onorari se già pensionati, ponendo inoltre un limite di età massimo pari a 65 anni.

La durata dell'incarico di un magistrato onorario sarà pari a quattro anni e rinnovabile una sola volta. Per chi invece risulterà essere in servizio all'entrata in vigore del decreto, il limite massimo di rinnovi sarà di quattro quadrienni. Sarà inoltre riformata la disciplina delle indennità, che sarà composta da una parte fissa e da una parte variabile che verranno liquidate tendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati.

Il disegno di legge apporterà modifiche anche alle competenze dei magistrati onorari. Per quanto riguarda l'ambito civilistico, i giudici onorari potranno valutare procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio, in materia successoria e di comunione di minore complessità e di espropriazione mobiliare. Inoltre verrà estesa la competenza per cause dal valore massimo fino a 30 mila euro – attualmente invece il limite è di 5.000 euro  – mentre ammonterà a 50.000 euro il limite economico relativo ai sinistri stradali. Il giudice onorario avrà inoltre facoltà di decidere, secondo equità, tutte le cause di valore fino a 2.500 euro, estendendo quindi la competenza dai 1.100 euro attuali.

Sul piano penale, invece, i giudici di pace si vedranno attribuire nuove fattispecie di reato punibili con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva: minaccia, violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, salvo che sussistano circostanze aggravanti; furto perseguibile a querela; rissa aggravata escludendo i casi di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime; rifiuto di prestare le proprie generalità; abbandono di animali.

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