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Che schifo, i senatori a difesa di Calderoli che diede dell’orango alla Kyenge

Vergogna bipartisan nella giunta per le autorizzazioni a procedere: i senatori (tranne quelli del M5S) ritengono che dare dell’orango a un ministro rientri nelle opinioni “espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni” e sia dunque un pensiero da tutelare costituzionalmente.
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La giunta per le immunità parlamentari ha stabilito che se un senatore della Repubblica definisce «orango» un ministro del governo italiano, un ministro di colore, in un comizio politico, la sua affermazione ricade nelle «opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni» ed è quindi una espressione del pensiero protetta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione del nostro Paese. Definire da senatore «orango» una donna nera,  per di più esponente del governo, rientra perciò nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione Italiana («i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni»), ed è una dichiarazione non perseguibile ai sensi del Codice di procedura penale.
I protagonisti, l'avrete capito sono il senatore Roberto Calderoli (Lega Nord) e Cecilie Kyenge, già ministro nel governo guidato da Enrico Letta, oggi europarlamentare del Partito Democratico. La storia è nota: Calderoli ebbe a dire «quando la vedo non posso non pensare ad un orango» riferendosi alla Kyenge, nell'estate 2013 a Treviglio. Lo schifo non sta nemmeno nell'esito finale, credetemi: è tutto nella discussione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che ha visto un appoggio bipartisan (gli unici ad andare contro sono stati i parlamentari del Movimento 5 Stelle) al diritto di espressione di Calderoli. Ve la copio integralmente, la fonte è il sito web del Senato. Valutate voi.

Calderoli-Kyenge: ecco la discussione integrale

Il relatore, senatore CRIMI (M5S) prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la declaratoria di sindacabilità rispetto al documento in titolo, non rientrando le opinioni espresse dal senatore Calderoli nell'ambito delle prerogative tutelate dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) rileva che le opinioni espresse nel caso di specie dal senatore Calderoli vanno inquadrate in un contesto meramente politico, avulso da qualsivoglia profilo di tipo giudiziario. Nella storia politica italiana sono ravvisabili numerosi casi nei quali sono state espresse critiche, anche attraverso locuzioni aspre, rispetto ad avversari politici e ciò non ha mai determinato alcun risvolto sul piano processuale penale.
Rileva poi che la Lega ha nel proprio ambito sindaci e amministratori locali di colore e conseguentemente l'accusa di razzismo nel caso di specie è del tutto priva di fondamento.
Si sofferma infine sulle indiscusse capacità operative del senatore Calderoli in qualità di Vice presidente del Senato, delle quali occorre tener conto.
Conclude quindi il proprio intervento manifestando la propria contrarietà rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) evidenzia che nel caso di specie il senatore Calderoli, nell'ambito di un comizio politico, ha svolto delle critiche rispetto agli indirizzi politici per le immigrazioni seguiti dal ministro Kyenge, effettuando altresì talune battute a scopo satirico.
Nel caso di specie non vi è stata nessuna offesa personale, visto che l'interessata non ha presentato querela. La scelta del magistrato di ravvisare una fattispecie di istigazione all'odio razziale risulta del tutto infondata ed è frutto di un pregiudizio culturale, atteso che se un cittadino di nazionalità europea fosse stato paragonato ad una scimmia nessuno avrebbe ravvisato un reato di tale tipo.
Il magistrato non ha poi tenuto conto che un politico ha diritto di fare battute umoristiche, atteso che queste rientrano nel diritto di manifestazione del proprio pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) sottolinea che l'autorità giudiziaria ha compiuto delle violazioni procedurali, omettendo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, in base al quale il giudice, se non ritiene di accogliere l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, provvede senza ritardo a trasmettere copia degli atti alla Camera competente. Nel caso di specie è ravvisabile un ingiustificato ritardo con cui il magistrato ha investito il Parlamento della questione di insindacabilità di cui al documento in titolo.
Rileva poi che le espressioni oggetto dell'incriminazione sono state estrapolate da un discorso più ampio, con il quale il senatore Calderoli manifestava la propria critica politica rispetto all'operato del ministro Kyenge.
Nel periodo in questione sono ravvisabili anche due atti di sindacato ispettivo relativi alla tematica in oggetto ed è quindi ravvisabile un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dal senatore Calderoli e l'attività parlamentare svolta dallo stesso.
L'oratrice richiama poi l'attenzione sulla circostanza che il ministro Kyenge non solo non ha presentato querela, ma ha scelto anche di non costituirsi parte civile nell'ambito del procedimento penale in questione.
Infine, dopo aver richiamato il senso delle istituzioni del senatore Calderoli, manifesta il proprio avviso contrario rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

La senatrice FUCKSIA (M5S) dichiara di concordare con le valutazioni espresse dalla senatrice Stefani.

Il senatore MOSCARDELLI (PD) dopo aver evidenziato che nel caso di specie l'espressione usata dal senatore Calderoli non ha dato luogo ad alcuna querela da parte dell'interessata, evidenzia che le accuse relative alle incitazioni all'odio razziale risultano infondate, atteso il contesto politico nel quale le frasi in questione sono state pronunciate e attesa anche la configurazione del movimento della Lega, nel cui ambito operano anche diverse persone di colore.
Manifesta pertanto la propria contrarietà rispetto alla proposta del relatore Crimi.

Il senatore CUCCA (PD) precisa che le parole pronunciate dal senatore Calderoli vanno valutate nell'ambito di un particolare contesto di critica politica, evidenziando altresì che spesso nella satira si paragonano persone ad animali, senza che tali circostanze diano luogo a fattispecie criminose.
Manifesta pertanto, a titolo personale, il proprio dissenso rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) ritiene che la Giunta abbia il potere di effettuare le proprie valutazioni anche in merito alla qualificazione del fatto criminoso effettuata dall'autorità giudiziaria. Tale qualificazione, nel caso di specie, risulta erronea, in quanto è del tutto assente assente il requisito dell'idoneità della condotta a raggiungere un risultato.
Esprime pertanto la propria contrarietà rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) sottolinea la valenza razzista delle espressioni utilizzate dal senatore Calderoli, evidenziando che tale circostanza risulta necessariamente e oggettivamente prevalente rispetto a tutte le considerazioni espresse nel corso del dibattito. Alla luce di tale considerazione ritiene pienamente condivisibile la proposta formulata dal senatore Crimi, volta a negare l'applicabilità al caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non essendo ravvisabile alcun nesso funzionale tra le espressioni extra moenia rese dal senatore Calderoli e l'attività parlamentare svolta dallo stesso.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) evidenzia che nell'attuale contesto storico la critica politica assume spesso toni aspri, evidenziando tuttavia che tale circostanza non può essere trasposta sul piano penale. Esprime quindi il proprio dissenso rispetto alla proposta formulata dal relatore Crimi.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) fa presente che sul piano metodologico la Giunta è chiamata a riscontrare esclusivamente la sussistenza o meno del nesso funzionale, non potendo la stessa operare valutazioni su altri aspetti, rispetto ai quali l'unico organo competente non può che essere l'autorità giudiziaria.
Incentrando quindi la propria attenzione sul nesso funzionale, l'oratore evidenzia che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna correlazione tra le dichiarazioni rese extra moenia dal senatore Calderoli e l'attività politico-parlamentare svolta dallo stesso.
La circostanza, sottolineata da molti dei senatori intervenuti, della mancanza di una querela non è nel caso di specie rilevante, atteso che per l'ipotesi criminosa in questione la procedibilità è d'ufficio.
Dichiara pertanto di condividere la proposta formulata dal relatore Crimi.

La senatrice LO MORO (PD) fa presente che non terrà conto nel caso di specie della conoscenza personale del senatore Calderoli, evidenziando che si atterrà esclusivamente ai fatti e che voterà quindi secondo coscienza.

Il relatore CRIMI (M5S), intervenendo in sede di replica, nel concordare con le valutazioni espresse dal senatore Buccarella, ribadisce la necessità di tenere distinti l'ambito processuale, nel quale il senatore Calderoli potrà svolgere tutte le proprie attività difensive e nel quale l'autorità giudiziaria potrà valutare tutti gli elementi attinenti alla vicenda – taluni dei quali emersi anche nel corso del dibattito – e l'ambito delle valutazioni della Giunta, circoscritte al mero riscontro della sussistenza o meno del cosiddetto nesso funzionale.
In tale ottica, l'esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di secondo grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese extra moenia rese siano o meno correlate funzionalmente con l'attività parlamentare svolta dal senatore Calderoli. In tale ottica prospettica appare evidente che tale nesso funzionale non è in alcun modo ravvisabile e pertanto il relatore conferma la propria proposta originaria di dichiarare la sindacabilità relativamente al documento in titolo, non rientrando le opinioni in questione nell'ambito della fattispecie tutelata dalle prerogative di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Crimi di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, respingendo a maggioranza la proposta del relatore Crimi messa ai voti dal Presidente, propone quindi all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Calderoli, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il senatore Malan è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

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Giornalista professionista, capo cronaca Napoli a Fanpage.it. Insegna Etica e deontologia del giornalismo alla LUMSA. Ha una newsletter dal titolo "Saluti da Napoli". È co-autore dei libri "Il Casalese" (Edizioni Cento Autori, 2011); "Novantadue" (Castelvecchi, 2012); "Le mani nella città" e "L'Invisibile" (Round Robin, 2013-2014). Ha vinto il Premio giornalistico Giancarlo Siani nel 2007 e i premi Paolo Giuntella e Marcello Torre nel 2012.
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