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Cessione del ramo di azienda e contratti accessori all’azienda

La Cassazione del 11.10.2016, n. 20417 ha stabilito che nel caso in cui l’oggetto del trasferimento non riguardi l’intera azienda, bensì un ramo di essa, i rapporti riferibili a detto ramo — ossia quelli per loro natura oggettivamente determinabili, in ragione della riconoscibile destinazione funzionale all’esercizio del settore di attività imprenditoriale ad essi strettamente collegato — devono ritenersi inevitabilmente destinati a seguire le sorti del ramo di azienda a cui accedono, salvo si tratti di beni personali (art 2558 cc) o che le parti abbiano proceduto alla determinazione dei singoli beni o rapporti non destinati alla successione ex 2558 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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Definizione di azienda

L'azienda viene descritta come l'insieme dei beni destinati dall'imprenditore all'esercizio dell'attività commerciale o imprenditoriale.

Si tratta, quindi, di un insieme variegato di beni (anche diversi tra loro, come beni mobili ed immobili) che hanno in comune la medesima destinazione (l'esercizio dell'attività economica).

Fanno parte dell'impresa anche i contratti stipulati dall'imprenditore per poter esercitare l'attività di impresa, in alcune ipotesi questi contratti possono essere relativamente semplici, come ad esempio la fornitura di acqua, luce, ecc; in altre ipotesi possono essere contratti complessi come la fornitura delle materie prime per porter lavorare.

Tale disciplina si spiega osservando che l'azienda viene ricompresa nell'ambito delle universitas, da cui discende che i rapporti contrattuali – di carattere non personale — che attengono all'azienda ceduta si considerano parte integrante del complesso dei beni unitariamente considerato.

La cessione dell'azienda e del ramo di azienda

L'azienda non è eterna, ma è possibile individuare un momento in cui inizia e un momento in cui finisce.

Oltre a questi elementi, l'imprenditore ha un potere assoluto sull'azienda: potendo decidere di trasferire l'intera azienda ad un altro soggetto (cessione dell'azienda), oppure può decidere solo di trasferire ad un altro soggetto una parte dell'azienda (cessione del ramo di azienda), l'imprenditore può anche decidere di trasferire a terzi singoli e specifici beni che compongono l'azienda a terzi (e non l'intera azienda o una parte di questa).

Risulta evidente che quando si trasferisce l'azienda (in tutto o in parte) si trasferiscono anche tutti quei contratti stipulati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Quindi, in conformità all'art. 2558 c.c., la cessione del complesso dei beni funzionalmente organizzati per l'esercizio di un'impresa determina l'automatico subentro del cessionario nella titolarità dei rapporti contrattuali – di carattere non personale — che attengono all'azienda ceduta.

In realtà, tale principio potrebbe essere messo in discussione, infatti, si potrebbe sostenere che il meccanismo di successione automatica nei contratti riferiti all'azienda, ex art. 2558 cc, trova naturale ed automatica  applicazione alla fattispecie ordinaria della cessione d'intera azienda, ma non potrebbe essere automaticamente applicabile anche all'ipotesi della cessione di ramo d'azienda, poiché, in tale ipotesi, sarebbe necessaria un'espressa previsione delle parti diretta alla specifica identificazione dei rapporti contrattuali pertinenti al ramo d'azienda destinato al trasferimento, al fine di distinguerli da quelli che permangono nella sfera del cedente.

In altre parole, quando si cede un ramo di azienda, la cessione riguarda solo i beni che compongono la parte di azienda ceduta, ma non i contratti necessari alla gestione dell'azienda se le parti non hanno espressamente identificato ed individuato tali atti.

Esclusione di una formale identificazione dei contratti trasferiti con l'azienda

La questione potrebbe anche essere posta in un altro modo chiedendosi se quando si cede un'azienda o un ramo di azienda è necessario avere una formale identificazione dei contratti (necessari per l'esercizio dell'azienda) trasferiti con l'azienda o con il ramo di azienda e, (di conseguenza,) è necessario avere una formale identificazione dei contratti (necessari per l'esercizio dell'azienda) e non compresi nella cessione dell'azienda o del  ramo di azienda?

Sicuramente non esiste un obbligo di formale identificazione dei contratti che fanno parte dell'azienda in quanto stipulati dall'imprenditore al fine di esercitare l'attività economica, in quanto l'identificazione viene svolta  – di fatto – in base alla funzione svolta dal contratto rispetto l'azienda, quindi, fanno parte dell'azienda tutti i contratti oggettivamente e riconoscibilmente pertinenti all'azienda e non sono compresi nella cessione i rapporti contrattuali oggettivamente e riconoscibilmente estranei all'attività ceduta.

L'unico modo che le parti contrattuali hanno di eliminare tale principio è quello di escludere espressamente un determinato contratto dalla cessione.

Identificazione dei contratti trasferiti con il ramo di azienda in base alla funzione svolta

Questi principi si applicano anche nell'ipotesi di cessione del rampo di azienda, infatti, se non esiste un obbligo di identificare i contratti ceduti con il ramo di azienda, esiste il potere delle parti di identificare i contratti non ceduti con il ramo di azienda.

Infatti, Rispetto alla previsione generale secondo la quale la cessione dell'azienda o del ramo di azienda comprende anche  i contratti necessari per l'esercizio dell'attività economica, il legislatore ha contestualmente regolato il potere delle parti di specificare i rapporti di pertinenza del cedente convenzionalmente destinati a non confluire nel bene-azienda oggetto della cessione, per rimanere nella titolarità del medesimo cedente.

Nel caso in cui l'oggetto del trasferimento non riguardi l'intera azienda, bensì un ramo di essa, il principio della sorte comune dei beni unitariamente organizzati per l'esercizio dell'impresa non soffre eccezione alcuna, con la conseguenza che i rapporti riferibili a detto ramo — ossia quelli per loro natura oggettivamente determinabili, in ragione della riconoscibile destinazione funzionale all'esercizio del settore di attività imprenditoriale ad essi strettamente collegato — devono ritenersi inevitabilmente destinati a seguire le sorti del complesso organizzato cui accedono, salvo si tratti di beni personali (cfr. art. 2558 c.c.) o che le parti – in conformità all'espressa previsione di cui all'art. 2558 c.c. — abbiano proceduto alla determinazione dei singoli beni o rapporti non destinati alla successione, a tal fine potendo eventualmente anche provvedere alla comprensiva indicazione di tutti i rapporti contrattuali per loro natura oggettivamente e riconoscibilmente strumentali all'esercizio del settore di attività imprenditoriale conservato dal cedente.

Da tali premesse deriva che, quando  le parti abbiano omesso di escludere taluni rapporti contrattuali propri dell'azienda del cedente dalla cessione di un ramo di questa, ove tali rapporti non fossero di per sé oggettivamente e riconoscibilmente estranei al ramo d'attività ceduto, ovvero oggettivamente e riconoscibilmente pertinenti al settore imprenditoriale (e dunque al compendio aziendale) rimasto in capo al cedente, detti rapporti contrattuali devono necessariamente ritenersi ceduti, ai sensi dell'art. 2558 c.c., al cessionario del ramo d'azienda corrispondente.

Cass., civ. sez. III, del 11 ottobre 2016, n. 20417

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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