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Cassazione: “Sì al licenziamento per gli assenteisti sul lavoro”

La Suprema Corte ha legittimato il licenziamento di un lavoratore della provincia di Chieti che organizzava assenze a “macchia di leopardo e costantemente agganciate ai giorno di riposo”.
A cura di D. F.
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La Cassazione ha stabilito che è legittimo licenziare un lavoratore assenteista anche se le sue assenze non superano la somma di giorni di malattia consentiti. La suprema corte ha respinto il ricorso di un lavoratore che – con numerosissime assenze per malattia spesso agganciate a giorni festivi – aveva fornito "una prestazione lavorativa non sufficiente e proficuamente utilizzabile dall'azienda". La Cassazione ha dunque confermato il licenziamento dell'uomo, impiegato in una società produttrice di materiale edile della provincia di Chieti. La corte d'appello de l'Aquila aveva, infatti, accertato, ascoltando come testimoni i colleghi, le assenze sistematiche, per "un numero esiguo di giorni", ma reiterate, a "macchia di leopardo e costantemente agganciate ai giorno di riposo".

Le modalità con le quali si verificavano le assenze davano luogo, secondo la Cassazione, ad una "prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile" per l'azienda. Nel ricorso il lavoratore contestava che le sue assenze non avessero superato il periodo di comporto, e che pertanto si trattasse di un licenziamento premeditato, senza giusta causa. La Cassazione tuttavia considera legittimo il licenziamento e lo ancora a precedenti pronunce simili "per scarso rendimento". La Corte ribadisce sì che "il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza", tuttavia in questo caso le assenze per malattia assumono rilevo per la prestazione lavorativa "inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale". Per la Suprema Corte infatti le assenze "comunicate all'ultimo momento determinavano la difficoltà, proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto", considerando che le assenza si verificavano soprattutto in coincidenza "del fine settimane o del turno di notte".

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