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Cassazione: sì al licenziamento di un lavoratore sulla base delle tracce gps

I giudici della Cassazione hanno confermato il licenziamento di un netturbino torinese che, in orario di lavoro, si fermava al bar con gli amici. Determinanti le tracce GPS del camion della nettezza urbana.
A cura di Davide Falcioni
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Il licenziamento di un dipendente aziendale che si allontana dalla sede di lavoro basato sui rilievi del GPS installato sull'auto in dotazione è legittimo. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una sentenza pubblicata ieri: i giudici hanno respinto il ricorso presentato da un coordinatore di addetti alla nettezza urbana della provincia di Torino a cui era stato addebitato di essersi allontanato dalla sede aziendale durante l'orario di lavoro, per la precisione tra le 6,30 e le 6,45 e tra le 10,45 e le 11,30, per fermarsi a "conversare, ridere o scherzare coi colleghi". Per questo l'uomo era stato licenziato e  condannato in primo grado e in appello.

Secondo il giudice, infatti, il lavoratore poteva usufruire di una pausa tra le 9 e le 9 e 10. Il lavoratore, che aveva autonomia operativa, era comunque tenuto al rispetto della pausa di lavoro. La sentenza stabilisce inoltre che è lecito il controllo effettuato dal datore al di fuori dell'azienda attraverso guardie giurate, detective privati o con l'ausilio di uno strumento di geolocalizzazione come il Gps.

I giudici della Cassazione hanno ricordato che lo Statuto dei lavoratori impone "modi d'impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell'obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti". I controlli sono legittimi a maggio ragione all'esterno dei locali aziendali, dove cioè "è più facile la lesione dell'interesse all'esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell'immagine dell'impresa, all'insaputa dell'imprenditore".

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