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Cassazione: “Possibile anche l’arresto per maestre che sculacciano i bambini”

La sentenza della suprema corte su un caso di maltrattamenti in una scuola dell’infanzia di Rimini. Le maestre che strattonano o sollevano bruscamente i piccoli sono responsabili di condotte che “travalicano i limiti dell’uso dei mezzi di correzione”.
A cura di Biagio Chiariello
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La Cassazione non fa sconti alle maestre che usano maniere troppo violente con i bambini degli asili, come gli strattonamenti o gli sculaccioni. Di fronte a questi fatti, non di rado frequenti nelle vicende di cronaca, non si può che ribadire – affermano i supremi giudici – "che l'uso della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto" dall'intenzione di ‘correggere' i bambini, "non può rientrare nell'ambito dell'abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti". E per questo motivo può anche essere prevista una misura cautelare. La suprema corte ha così accolto il ricorso presentato dal capo della Procura di Rimini, annullando con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame di Bologna aveva detto "no" agli arresti domiciliari per una maestra di una scuola dell'infanzia,  Loredana P., di 61 anni, che, secondo l'accusa, aveva colpito ripetutamente un bimbo di tre anni "con forti sculaccioni" all'asilo ‘I Delfini', di Rimini.

Secondo i giudici del riesame non vi sarebbero state "condotte violente o denotanti una particolare aggressività"  nei confronti dell’alunno, ma piuttosto un "fare brusco" da parte dell’imputata, senza che "venisse in luce una volontà persecutoria nei confronti dei minori". Ma per i colleghi della sesta sezione penale della Suprema Corte il ricorso della Procura è fondato: "in tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, deve escludersi che l'intento educativo e correttivo dell'agente costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione" contenuta nell'articolo 571 del codice penale, ossia l'abuso dei mezzi di correzione: infatti, "l'esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti o con mezzi di per sé illeciti o contrari allo scopo, deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e va inquadrato nell'ambito di diverse fattispecie incriminatrici".

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