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Caso Shalabayeva. Per la Cassazione la sua espulsione fu illegittima

Secondo la suprema corte la moglie del dissidente kazako Muktar Abliazov ha subito un provvedimento di rimpatrio viziato da “manifesta illegittimità originaria”.
A cura di Davide Falcioni
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Alma Shalabayeva non doveva essere espulsa dall'Italia. La moglie del dissidente kazako Muktar Abliazov ha subito un provvedimento di rimpatrio viziato da "manifesta illegittimità originaria". Ad affermarlo è stata la Cassazione, che ha accolto il ricorso della donna contro il decreto del 31 maggio 2013 emesso dal giudice di Pace di Roma. La sesta sezione civile della corte suprema ha annullato senza rinvio la convalida del trattenimento della donna al Cie di Ponte Galeria che faceva seguito al provvedimento di espulsione emesso il giorno precedente. Shalabayeva, dopo aver trascorso qualche ora nel Cie romano, era stata messa su un volo per il Kazakistan insieme alla figlia Alua di soli sei anni.

La donna, inoltre, aveva dovuto assistere a un'irruzione da parte degli uomini delle forze dell'ordine nella sua abitazione di Casal Palocco. L'operazione era stata effettuata per cercare il marito – Muktar Abliazov – e non per scopi di prevenzione e repressione dell’immigrazione irregolare. Secondo la Cassazione l'irruzione notturna della polizia rientra tra le anomalie che hanno caratterizzato il caso Shalabayeva: "La contrazione dei tempi del rimpatrio e lo stato di detenzione e sostanziale isolamento nel quale è stata tenuta Alma Shalabayeva dall’irruzione alla partenza, hanno determinato nella specie un irreparabile vulnus al diritto di richiedere asilo e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa", afferma la suprema corte, che aggiunge come "il controllo della sussistenza di due titoli validi di soggiorno intestati ad Alma Shalabayeva sarebbe stata operazione non disagevole, attesa la conoscenza preventiva della sua identità che ha costituito una delle ragioni determinanti il sospetto (rivelatosi errato) dell’alterazione del passaporto diplomatico in quanto intestato non ad Alma Shalabayeva ma ad Alma Ayan".

"Il trattenimento illegittimo determina il diritto al risarcimento del danno per la materiale privazione della libertà personale, non giustificata dalla sussistenza delle condizioni di legge": secondo la Cassazione, dunque, Alma Shalabayeva potrà chiedere un risarcimento danni allo stato italiano.

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