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Carta di credito smarrita o rubata? Il cliente va risarcito anche se denuncia in ritardo

In caso di furto, smarrimento o clonazione della tua carta di credito devi agire in fretta se non vuoi avere problemi. Ma anche se non lo fai, la tua banca è tenuta a rimborsarti. A meno che, tu cliente, non agisca “con dolo o colpa grave”. Lo ha deciso il tribunale di Firenze, che ha dato ragione ad un cittadino che aveva perso 30 mila euro dal bancomat e aveva denunciato emittente e filiale.
A cura di Biagio Chiariello
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Chi smarrisce la carta di credito ha diritto al rimborso delle spese fatte da terzi, nonostante abbia segnalato con alcuni giorno di ritardo lo smarrimento alla banca, salvo il caso in cui il titolare della carta non riesca a dimostrare di aver custodito a dovere la stessa. E’ il sunto di una sentenza datata 19 gennaio 2016 della terza sezione civile del Tribunale di Firenze. Il caso, come riporta StartMoney, è quello di un uomo che il 1° settembre 2011 si accorge di non aver più con sé la carta di credito nel portafoglio. Chiama immediatamente la filiale chiedendo di bloccarla e nel frattempo denuncia la scomparsa ai carabinieri. Troppo tardi però: ignoti avevano fatto razzia al bancomat nei giorni precedenti, arrivando a prelevare oltre 30 mila euro dal suo corto, prosciugandolo in pratica. La carta era stata rubata infatti il 27 agosto, ben cinque giorni prima. A quel punto decide di rivolgersi al Tribunale: chiede il risarcimento del danno per grave inadempimento dell'ente emittente la carta di credito e della banca: le sottoscrizioni apposte sui relativi scontrini di pagamento sarebbero state palesemente contraffatte da chi ha rubato la carte. Inoltre evidenzia che in precedenza non aveva mai effettuato pagamenti per importi così elevati, tanto più in un periodo così limitato come quello in questione. In tal senso, evidenzia, la banca avrebbe dovuto segnalargli precauzionalmente gli acquisti fatti a suo nome. Tale richiesta non è stata accordata in quanto secondo il giudice resterebbe “a carico del cliente una significativa quota di concorso colposo nella fattispecie produttiva del danno”. In altre parole la sua distrazione sarebbe stata troppo grande per vedere accettata la sua domanda di risarcimento per grave inadempimento.

Rimborso negato solo in caso di "dolo o colpa grave"

Per quanto riguarda la domanda di rimborso, proposta in via subordinata, l'esito è diverso. A tal proposito, il giudice si è  richiamato al D. Lgs. n. 11/2010, il quale prevede che, salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, "l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento". In altre parole la norma a cui ha fatto riferimento il giudice introduce una divisione del rischio connesso all’utilizzo delle carte di credito tale da farlo ricadere sull’intermediario, a meno che non risulti una colpa grave dell’utilizzatore cliente, sul quale resta comunque una partecipazione al rischio nella misura della franchigia di 150 euro.

E' la banca che deve dimostrare le colpe dell'utilizzatore

In pratica, il legislatore ha voluto favorire, salvo appunto i casi in cui la condotta dell'utilizzatore appare dolosa o gravemente colposa, la diffusione degli strumenti elettronici di pagamento, anche al fine di garantire la tracciabilità del medesimo, ponendo a carico dell'intermediario i rischi connessi al loro indebito uso e l'onere della prova circa la sussistenza degli elementi impeditivi del diritto dell'utilizzatore al rimborso. In altre parole è la banca che deve dimostrare che il titolare ha perso la carta per una sua specifica colpa. E’ una scelta che parzialmente deroga ai principi generali in materia di responsabilità da inadempimento e della ripartizione dell'onere probatorio in materia contrattuale, ma che "appare senz'altro ragionevole, solo ove si consideri che l'emittente, soggetto che agisce nell'ambito di attività imprenditoriale, nella sua veste professionale può senz'altro provvedere ad una valutazione preventiva del rischio conseguente all'uso indebito delle carte ed alla conseguente assicurazione del medesimo".

Il cliente ha sempre ragione (anche se denuncia in ritardo)

Oltre all'emittente della carta è stata condannata anche la banca, che avrebbe, come detto, dovuto segnalare le operazioni essendo evidente che il cliente di norma facesse un uso ‘classico’ della carta, con addebiti mensili di poche centinaia di euro. Come detto, la tardività della denuncia di smarrimento, effettuata solo dopo diversi giorni, non ha pesato sulla decisione del giudice. Secondo il Tribunale toscano ciò non implica che sia stata omessa la custodia diligente della carta, ovvero che si sia agito con colpa grave. Del resto, non c’è una norma che impone “la verifica periodica e ravvicinata della disponibilità della carta da parte del suo titolare”.

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