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Anche un bacio sul collo è violenza sessuale, lo dice la Cassazione

Condannando a un anno e due mesi un uomo che aveva baciato la cameriera del suo locale, la suprema corte ha ribadito che la violenza sessuale comprende qualsiasi atto idoneo a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo.
A cura di A. P.
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Anche dare un bacio sul collo senza il consenso dell'altra persone può essere considerato a tutti gli effetti una violenza sessuale. È quanto ha ricordato la Corte di Cassazione in una recente sentenza condannando in via definiva un imputato per violenza sessuale. Nel caso specifico l'uomo aveva afferrato all'improvviso una sua dipendente, cameriera in un locale da lui gestito, baciandola sul collo senza nessun consenso. Per questo i giudici hanno deciso di confermare la condanna ad un anno e due mesi di reclusione già sancita nei precedenti gradi di giudizio. Come ricorda  lo "Studio Cataldi", nella sentenza la Corte di Cassazione ha richiamato l'articolo 609-bis del codice penale sottolineando che a essere decisivo per la condanna non solo il rifiuto della vittima, ma anche il fatto che baci e abbracci fossero stati "indirizzati al collo ed all'orecchio, zone notoriamente erogene".

La difesa aveva obiettato che i comportamenti dell'imputato potevano essere qualificati al massimo come atteggiamenti confidenziali eccessivi visto che la donna era "uscita con lui per una settimana". Gli avvocati dell'imputato hanno ricordato che nel bar si era solito scherzare, anche pesantemente, con le cameriere e che l'abbraccio e i baci non avrebbero avuto come movente l'eccitazione sessuale in quanto se l'uomo avesse voluto compiere "un atto di natura sessuale, avrebbe mirato piuttosto a sfiorare le labbra della donna". Obiezioni non accolte dai giudici della suprema corte secondo i quali la violenza sessuale "comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente ‘sessuale' dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria".

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