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Anche conviventi hanno diritto alla 104: permessi al lavoro per assistere compagni malati

Secondo la Corte Costituzionale la legge 104 del 1992 che permette ai coniugi e ai parenti fino al secondo grado di una persona disabile, malata o invalida di avere un permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa potrà essere applicata anche ai conviventi. Lo scopo è utelare la salute psicofisica del soggetto con handicap assicurandogli la vicinanza e l’assistenza della persona con cui ha “una relazione affettiva”
A cura di C. T.
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La legge 104 del 1992 che permette ai coniugi e ai parenti fino al secondo grado di una persona disabile, malata o invalida di avere un permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa potrà essere applicata anche ai conviventi. La Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni sollevate da un giudice del lavoro di Livorno, in una causa avviata da una dipendente di una Usl della provincia toscana che convive con un uomo affetto dal morbo di Parkinson.

Secondo la Corte la legge 104 viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. Per questo ha stabilito con sentenza l'illegittimità costituzionale della norma del 1992 nella parte in cui "non include il convivente" tra i "soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado". Secondo i giudici della Consulta, la decisione non vuole equiparare coniugi e conviventi, ma solo tutelare la salute psicofisica del soggetto con handicap in situazione di gravità assicurandogli la vicinanza e l'assistenza della persona con cui ha "una relazione affettiva". Nella sentenza della Corte Costituzionale, tra l'altro, i giudici ricordano di aver "più volte affermato" che la "distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'articolo 3 della Costituzione". Nel caso specifico, "l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo".

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