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Anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR)

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 10.11.2014 regola la nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente l’ANPR, individua le modalità di subentro dell’ANPR alla gestione dell’anagrafe tenuta dai Comuni (art.1), il contenuto, la tipologia dei dati dell’ANPR (art. 2), l’accesso ai dati dei comuni, p.a. (art. 4 e 5) e singoli cittadini (art. 6) oltre alle misure di sicurezza dei dati (art. 3)
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194 

Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente. (15G00002)

in G.U. Serie Generale n.5 del 8-1-2015

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2015

L'art. 62  del  Decreto Legislativo del  7  marzo  2005  n. 82  (Codice  dell'amministrazione digitale) creava la c.d. Anagrafe   nazionale   della   popolazione  residente, l'Anpr andava a sostituire Ina e Aire. In particolare l'art. 62 del Decr. Lesl. del 7 marzo 2005 n. 82 stabiliva che "E'  istituita   presso   il   Ministero dell'interno   l'Anagrafe   nazionale   della   popolazione  residente  (ANPR),  quale  base  di   dati   di   interesse nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  (ex  5  comma  articolo  1  della  legge  24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della   popolazione   residente) e   all'Anagrafe   della  popolazione italiana residente all'estero (AIRE) (ex  legge  27  ottobre  1988,  n.  470).

Con il regolamento del 10 novembre 2014 n. 194 l'Anpr diventa operativa.

L'art.1 comma 1 del regolamento del 10.11.2014 individua le modalità temporali del subentro. Prevedendo che l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai  comuni  secondo  il  piano  di subentro  e  le   modalità,   idonee   a   garantire   l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A,  che costituisce parte integrante del presente regolamento.  Nel  subentro sono  compresi  i  dati  informatizzati  relativi   alle   situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.

L'art. 1 comma 2 prevede i controlli a cui devono essere sottoposti i dati inviati dai comuni. I controlli  formali  sono i seguenti: a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe  tributaria, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 605; b) verifica di congruità  con  i  dati  contenuti  nell'ANPR  al  momento del subentro.

L'art. 2 del regolamento del 10.11.2014 n. 194 prevede il contenuto concreto dei dati e indica quali dati vanno conservati in caso di variazione. Infatti, è stabilito che nell'ANPR sono contenuti i dati del  cittadino,  della  famiglia anagrafica e della convivenza (ex articoli 20, 21  e  22  del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223)  e i dati  dei  cittadini  italiani  residenti all'estero, (ex Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,  n.  323) oltre il domicilio digitale (ex articolo 3-bis, del decreto legislativo 7  marzo 2005 n. 82).

Sempre l'art. 2 comma 2 e 4 del regolamento del 10.11.2014 n. 194 regola la conservazione dei dati in presenza di modifiche o variazioni. Infatti, è stabilito che l'Anpr conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse. Sono anche conservati, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.

L'art. 3 del regolamento del 10.11.2014 m. 194 individua le misure di sicurezza a cui è sottoposta la conservazione dei dati (i dati contenuti nell'ANPR sono trattati secondo le modalità e le  misure  di  sicurezza  per  la  protezione  dei  dati   descritte nell'Allegato B). Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, è  il Ministero dell'interno, il quale provvede alla conservazione, alla  comunicazione  dei  dati e  all'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.

L'art. 4 regola i servizi che l'Anpr rende disponibili ai comuni (allegato C).

L'art. 5 regola i servizi che l'Anpr mette a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni. (allegato D)

L'art. 6 regola l'accesso ai dati dell'Anpr del cittadino. Il cittadino registrato nell'ANPR puo' esercitare il diritto  di accesso  ai  propri  dati  personali  (ex art. 7 del decreto legislativo n. 196  del  2003)  presso  gli uffici  anagrafici,  anche  consolari,  ovvero   tramite   sito   web dell'ANPR, in modalità diretta e sicura.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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