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Aggiudicazione provvisoria ed estinzione del processo esecutivo

La Cassazione del 7.3.2017 n. 5604 ha stabilito che in ogni ipotesi di estinzione (o di chiusura anticipata) del processo esecutivo (632 cpc e 187 disp att cpc) il provvedimento di aggiudicazione provvisoria diviene definitivo e in ogni ipotesi di estinzione del processo esecutivo non si può fare luogo alla gara in aumento di cui all’art. 584 cpc, (anche se già indetta dal giudice dell’esecuzione), di conseguenza, gli effetti dell’aggiudicazione, “anche provvisoria”, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, con il conseguente diritto dell’aggiudicatario provvisorio ad ottenere il trasferimento del bene in suo favore.
A cura di Paolo Giuliano
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L'estinzione dell'esecuzione forzata

L'estinzione dell'esecuzione forzata (o del procedimento esecutivo) possono essere cause "naturali" (come il normale esaurimento della procedura con il pagamento dei creditori) oppure possono essere motivi "particolari" come la rinunzia all'esecuzione da parte dei creditori (in quanto, ad esempio, pagati dal debitore fuori dall'esecuzione forzata).

L'art. 632 cpc, senza distinguere tra i diversi motivi che portano all'estinzione della procedura esecutiva,  regola le conseguenze che derivano dall'estinzione del procedimento esecutivo:

  1. il pignoramento perde efficacia (e se trascritto deve essere sempre disposta la cancellazione della trascrizione);
  2. in base al momento in cui interviene l'estinzione è stabilito che:  se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti ( i beni vengono restituiti al debitore); se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, (restano efficaci) e la somma ricavata dalla vendita (esecutiva) del bene è consegnata al debitore (anche se il procedimento esecutivo è estinto); il motivo che giustifica questo diverso tipo di soluzione (prima o dopo l'assegnazione o l'aggiudicazione) può essere individuato nell'esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi che intervengono nel procedimento esecutivo, infatti, quanto nel procedimento esecutivo intervengono terzi, questi devono essere tenuti indenni dalle vicende dell'esecuzione forzata;
  3. vengono regolate le spese del procedimento esecutivo.

Aggiudicazione ed assegnazione definitiva o provvisoria

L'art. 632 cpc facendo riferimento all'aggiudicazione o assegnazione presuppone una sorta di stabilità di questi due atti, ma non prende in considerazione l'aggiudicazione e l'assegnazione provvisoria in relazione all'estinzione del procedimento esecutivo. In altra parole, l'art. 632 cpc non considera che l'aggiudicazione possa essere anche solo provvisoria in attesa che si svolgano altre fasi del procedimento esecutivo (come, ad esempio, l'attesa di altre offerte in aumento rispetto quella che ha portato all'aggiudicazione provvisoria).

Ecco, quindi, che le possibili interpretazioni che possono essere applicate sono due: a) l'estinzione del procedimento esecutivo non incide solo sull'aggiudicazione definitiva, (ma travolge l'aggiudicazione provvisoria); b) l'estinzione del procedimento esecutivo non incide l'assegnazione anche se provvisoria.

Per risolvere la questione è dovuto intervenire il legislatore con il nuovo art. 187 bis disp att cpc, prevedendo che  qualora in fase di vendita sia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria e successivamente il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva (in pendenza del termine per la presentazione delle eventuali offerte in aumento ex art. 584 cpc)  si deve ritenere che ex art. 187 bis disp. att. cpc gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se non sono definitivi, poiché il legislatore ha inteso incidere sul contenuto dell'art. 632 cod. proc. civ. – relativo, appunto, agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo – precisandolo nel senso che tanto l'aggiudicazione provvisoria che l'assegnazione sono ora da ritenersi atti indifferenti a detta estinzione, la quale, quindi, non ne determina la caducazione, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio all'ottenimento del trasferimento del bene in suo favore.

Principio generale in materia di estinzione dell'esecuzione forzata

Dopo la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione non può compiere alcun ulteriore atto esecutivo, se non quelli previsti indicati nell'art. 632 cpc e nell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.

Dopo l'estinzione del processo esecutivo  possono essere compiuti soltanto atti volti a definirne la fase di estinzione, come l'emissione del decreto di trasferimento per completare la "stabilizzazione" dell'aggiudicazione e la liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesta, e delle spese per gli ausiliari, nonché di approvazione del conto finale reso da parte del custode.

Eccezione alla stabilizzazione dell'assegnazione provvisoria: svolgimento della gara in aumento

Resta da chiedersi  quali sono le eccezioni alla stabilizzazione dell'assegnazione provvisoria in caso di estinzione del procedimento esecutivo.

La medesima questione può essere posta chiedendosi se sussiste ancora l'assegnazione provvisoria (e, quindi, il diritto alla stabilizzazione dell'aggiudicazione provvisoria) quando, dopo l'assegnazione provvisoria, il giudice dispone la gara in aumento (si tenga o non si tenga la gara).

Oppure chiedendosi quale l'effetto che hanno sull'aggiudicazione provvisoria l'eventuale disposizione della gara in aumento (non ancora tenuta) e le eventuali presentazioni delle offerte in aumento e la gara in aumento.

Risulta evidente che se questi eventi l'eliminano l'aggiudicazione provvisoria, l'eventuale estinzione del procedimento esecutivo non può portare all'assegnazione definitiva del bene, ma il bene dovrà essere restituito al debitore.

Si ritiene che solo l'effettivo svolgimento della gara in aumento  può portare a far venire meno l'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria è caducata soltanto quando la gara in aumento si svolga effettivamente, ogniqualvolta ciò non accada, per qualsivoglia ragione, l'aggiudicazione provvisoria diviene definitiva.

Di conseguenza, se in ogni ipotesi di estinzione (o di chiusura anticipata) del processo esecutivo il provvedimento di aggiudicazione provvisoria diviene definitivo e se in ogni ipotesi di estinzione del processo esecutivo non si può fare luogo alla gara in aumento di cui all'art. 584 cod. proc. civ., corollario di ciò è il seguente principio di diritto,  In caso di estinzione del processo esecutivo per espropriazione Immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento di quinto, la gara prevista dall'art. 584 cpc  resta preclusa, anche se già indetta dal giudice dell'esecuzione, ed ai sensi dell'art. 187-bis dísp. att. cpc e gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio ad ottenere il trasferimento del bene in suo favore.

Cass. civ. sez. III del 7 marzo 2017 n 5604

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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