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Agenzia delle Entrate: nuova procedura semplificata per i rimborsi IVA

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 30 dicembre 2014 n.32/E descrive le nuove procedure (e adempimenti) necessari per ottenere i rimborsi iva , distinguendo tra rimborsi fino a € 15.000 (senza formalità), rimborsi oltre i € 15.000 (richiesti da soggetti privi rischio) effettuabili senza garanzia, ma con visto di conformità ed, infine, rimborsi oltre i € 15000 (richiesti da soggetti a rischio) effettuabili con garanzia.
A cura di Paolo Giuliano
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L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 30 dicembre 2014 n. 32/E ha descritto la nuova procedura per i rimborsi Iva, in seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le modifiche contenute nella nuova formulazione dell’articolo 38-bis hanno la finalità di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA.

Sul piano degli adempimenti, le modifiche introdotte dal nuovo articolo 38-bis consentono una notevole semplificazione per i contribuenti, prevedendo per i rimborsi annuali e trimestrali IVA l’utilizzo di istituti, come il visto di conformità, già presenti in materia di compensazione.

In particolare, le novità di maggior rilievo riguardano: – l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; – la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma; – la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.

Altra importante novità riguarda la decorrenza del termine di tre mesi per l’esecuzione dei rimborsi, che è stata anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (il precedente testo faceva riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione), con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi.  La nuova disposizione anticipa il termine alla data di effettiva presentazione della dichiarazione. Pertanto, se ad esempio la dichiarazione IVA è presentata il 1 febbraio, è a tale data che deve farsi riferimento per calcolare la decorrenza del termine di tre mesi.

Rimborsi fino a 15.000 euro.  I rimborsi fino a 15.000 euro sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione, per i rimborsi annuali o dell’istanza di rimborso, per quelli relativi a periodi inferiori all’anno. Viene, quindi, estesa da 5.164,57 a 15.000 euro la soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento, ad eccezione della presentazione della dichiarazione o dell’istanza. Per quanto riguarda il calcolo di tale soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (cfr risoluzione n. 165/E del 3 novembre 2000).

Rimborsi oltre i 15.000 euro erogabili senza garanzia. Il comma 3 del nuovo articolo 38-bis prevede che i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di  rischio sono eseguiti senza presentazione di garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:

  1. 1. presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 15.000 euro, recante il visto di conformità di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  2. 2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza di talune ben individuate condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.

Il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell’apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della  dichiarazione sostitutiva.

Rimborsi oltre i 15.000 euro erogabili con garanzia. I rimborsi di importo superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia quando,  il rimborso è richiesto:

  1. a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni: questo requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1792;
  2. b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1. al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2. al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 3. all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  3. c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  4. d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Agenzia delle Entrate Circolare del 30 dicembre 2014 n.32/E

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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