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Acquiescenza alla sentenza esecutiva e non esecutiva

La Cassazione del 29.2.2016 n. 3934 ha affermato che in relazione alla spontanea esecuzione di capi di una sentenza privi di esecutorietà, l’acquiescenza alla medesima sentenza, preclusiva dell’impugnazione, può ritenersi sussistente in forma tacita, soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.
A cura di Paolo Giuliano
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La conclusione del processo

Si potrebbe immaginare che un processo termina (solo) con una sentenza (per la precisione con il passaggio in giudicato di una sentenza), in realtà, esistono altri eventi che possono portare all'estinzione di un procedimento giudiziario senza che questo procedimento abbia raggiunto lo scopo per il quale era iniziato.

In alcune ipotesi la controversia può non aver trovato una soluzione (es. morte di una delle parti processuali o morte dell'avvocato di una delle parti), in queste situazioni è evidente che il processo sarà riproposto o riprenderà eliminata la causa dell'interruzione, in altri casi, la controversia ha trovato soluzione (ad esempio con una transazione o perché si è raggiunta la cessata materia del contendere).

Quindi, l'elemento che accomuna queste vicende è dato dall'inesistenza di una sentenza che chiude il procedimento, oppure, detto in altro modo, si è in presenza di eventi che si verificano prima dell'emissione di una sentenza.

Le differenze tra cessata materia del contendere ed acquiescenza alla sentenza

Con la cessata materia del contendere viene meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e, di solito, presuppone, che la situazione controversa è stata risolta in un modo qualsiasi; al contrario, l'acquiescenza alla sentenza richiede, da un lato, una sentenza e, dall'altro, la volontà di una delle parti (di solito quella soccombente) di non contestare il contenuto della sentenza e di accertarne gli effetti.

Presupposti ed elementi costitutivi dell'acquiescenza alla sentenza

Resta da comprendere come, in concreto, si può realizzare l'acquiescenza ad una sentenza. L'acquiescenza è, di fatto, la volontà di non contestare il contenuto di una sentenza, e la volontà può essere manifestata in forma espressa (dichiarazione) oppure in forma tacita mediate comportamenti concreti dai quali è possibile dedurre la volontà di essere acquiescente alla sentenza.

Il problema, semmai, è identificare quali comportamenti o attività concrete possono essere indici di una volontà (tacita) di essere acquiescente alla sentenza (ad esempio si potrebbe pensare che dare volontaria attuazione al contenuto della sentenza è indice di una volontà tacita di dare acquiescenza alla sentenza: potrebbero rientrare in questi comportamenti la riconsegna delle chiavi dell'appartamento occupato illecitamente oppure la sottoscrizione di una quietanza nella quale si dichiara di aver ricevuto dalla controparte il conguaglio dovuto per la sentenza di divisione e le somme dovute a titolo di spese legali).

Per dare una soluzione al problema (ed identificare i comportamenti dai quali si può desumere una volontà di essere quiescente alla sentenza) occorre considerare un altro aspetto, quasi tutte le sentenze sono esecutive (anche prima del passaggio in giudicato) quindi, l'eventuale spontanea esecuzione della sentenza (esecutiva) potrebbe non essere un elemento valido da cui desumere una volontà di fare acquiescenza ad una sentenza.

Infatti, il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate in una sentenza esecutiva, non comporta acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto, in quanto si tratta di un comportamento equivoco che può essere determinato dal fine di evitare l'esecuzione forzata, anche se non sia stata minacciata l'esecuzione o intimato il precetto.

Acquiescenza ad una sentenza di accertamento costitutiva dichiarativa

Quindi, l'esecuzione spontanea di una sentenza o il pagamento di spese processuali relative ad una sentenza potrebbe essere (o meno) indice di acquiescenza alla sentenza se tale sentenza è (o meno) esecutiva.

La situazione si complica se si pensa che all'interno di una sentenza ci potrebbero essere capi immediatamente esecutivi (es. condanna al pagamento di spese legali) e capi non immediatamente esecutivi (in quanto di accertamento o costitutivi: come nella sentenza di divisione, la quale non ha efficacia immediatamente esecutiva, attesa la natura di accertamento o al più costitutiva).

Proprio in presenza dell'attuazione di capi non esecutivi della sentenza l'acquiescenza alla medesima sentenza, preclusiva dell'impugnazione, può ritenersi sussistente in forma tacita, soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Potrebbe integrare acquiescenza il comportamento attivo della parte nell'attuazione della sentenza (e non solo passivo) come la consegna della chiavi di un immobile, la dichiarazione di non essere proprietario dell'immobile (proprietà trasferita per effetto della sentenza di divisione), l'assenza di qualsiasi riserva di impugnazione o contestazione alla sentenza.

Cass., civ. sez. II, del 29 febbraio 2016, n. 3934 in pdf

Aggiornamento: Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2018, n. 13367

I principi esposti sono stati confermati dalla Cassazione del 29.5.2018 n. 13367, in particolare è stata analizzata l'acquiescenza tacita (senza pagamento) e l'acquiescenza tacita derivante da adempimento alla sentenza.

Risulta, ormai, pacifica l'affermazione secondo cui affinchè possa dirsi integrata la fattispecie della cd. acquiescenza tacita ad una sentenza di primo grado (successivamente impugnata dalla parte soccombente) è necessario che emerga, dal comportamento del presunto rinunziante, la inequivoca volontà di accettare, definitivamente ed incondizionatamente, la decisione giudiziale (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 13764 del 20/09/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 18187 del 28/08/2007). Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2018, n. 13367.

Mentre il mero volontario pagamento, anche senza riserve, delle spese di lite o adempimento del dictum della sentenza provvisoriamente esecutiva non può comportare acquiescenza a detta sentenza, neppure quando la relativa effettuazione sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto, dovendosi presumere da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 18187 del 28/08/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 11/06/2009; id. Sez. L, Sentenza n. 14368 del 25/06/2014). Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2018, n. 13367.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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